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Dal 25 agosto, è entrato in vigore il D.M. 7 agosto 2017 che modifica il D.M. 03/08/2015 che permette di affrontare le tematiche in materia di antincendio con un approccio prestazionale invece che prescrittivo, come previsto dalle regole di prevenzione incendi.
L’applicazione del decreto di agosto alle scuole non è obbligatorio ma alternativo al rispetto del D.M, 26/08/1992 che, salvo ulteriori proroghe, che, il 31/12/2017, diventerà vincolante anche per le scuole esistenti alla data di entrata in vigore.

Il D.M. 03/08/2015, comunemente chiamato “codice di prevenzione incendi”, permette di gestire il rispetto di prescrizioni antincendio con un approccio sistemico e non prescrittivo.
Il codice di prevenzione incendi può essere impiegato per gestire completamente una pratica di autorizzazione antincendio o per motivare una richiesta di deroga rispetto alle prescrizioni di cui alla regola di prevenzione incendi.

Con agosto 2017, tra le attività normate all’interno del codice, vengono annoverate anche le scuole, ad esclusione degli asili nido. Ricordiamo che una scuola è soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco quando supera le 100 persone presenti, come indicato dal D.P.R. 151/11.
In questi casi, l’istituto deve verificare il rispetto delle prescrizioni di cui alla regola di prevenzione incendi (D.M. 26/08/1992) oppure alle prescrizioni di cui al codice.

Il decreto di agosto aggiunge un capo, il numero 7, al capitolo V del codice dove vengono trattate le regole c.d. verticali, ovvero specifiche per settore.

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