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All’interno di questa news si evidenziano alcune delle principali novità che sono entrate formalmente in vigore dal 1° gennaio 2019 (con il periodo transitorio di 6 mesi – fino al 30 giugno 2019 – in cui le disposizioni dell’ADR 2019 potranno essere applicate su base volontaria).

Estensione dell’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti (il cosiddetto “consulente ADR”)

Con l’ADR 2019 si estende tale obbligo anche alle aziende che eseguono esclusivamente spedizione di merci pericolose (mittenti).

Benché spesso lo speditore possa anche eseguire operazioni di carico, scarico e/o imballaggio di merci pericolose (e quindi ricada già nell’obbligo di nomina del consulente ADR secondo i requisiti ante-ADR 2019), tale novità è particolarmente rilevante.

Esso già possiede in capo a sé obblighi critici ai sensi dell’ADR (primo fra tutti l’obbligo di classificazione) e si trova dunque nella condizione di essere parificato alle altre figure che già in precedenza dovevano nominare il consulente ADR; pertanto tutte le aziende che agiscono esclusivamente come mittenti e che hanno sub-appaltato le operazioni carico, scarico, imballaggio e riempimento dovranno attivarsi per nominare i propri consulenti ADR.

L’ADR 2019, con una misura transitoria, prevede comunque un periodo per tutti gli speditori che con l’ADR 2017 non rientravano nell’obbligo di nomina del consulente ADR: avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per conformarsi a questa prescrizione.

Modifiche per l’esenzione per unità di trasporto ai sensi del cap. 1.1.3.6

Con l’ADR 2019 sono stati meglio esplicitati alcuni aspetti della gestione dell’esenzione per unità di trasporto (cap. 1.1.3.6 dell’ADR), tra cui:

  • la quantità totale massima per ogni categoria di trasporto, circa la quale si specifica che deve corrispondere al valore calcolato di 1000;
  • il calcolo della quantità massima totale per unità di trasporto per gli oggetti, che deve essere riferita alla massa lorda in kg degli stessi, senza gli imballaggi.

Nella tabella del cap. 1.1.3.6.3 sono stati poi introdotti i nuovi numeri ONU per le merci di categoria di trasporto 4.

In riferimento all’esenzione della nomina del consulente ADR per le aziende che eseguono sempre trasporti secondo l’esenzione per unità di trasporto, il testo del cap. 1.8.3.2 è stato modificato come segue:

Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 (…)

Gestione dei macchinari o dispositivi contenenti merci pericolose

L’ADR 2019 apporta modifiche più che altro formali al numero UN 3363 MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN MACCHINARI o APPARATI. Viene infatti eleminata l’esenzione generale di cui al cap. 1.1.3.1, lettera b) che esentava le merci pericolose contenute in macchinari o dispositivi a patto di prendere adatti provvedimenti per impedire ogni fuoriuscita. Tale esenzione è stata ripresa all’interno della nuova disposizione speciale 672 applicabile al numero UN 3363 subordinandola ad alcune condizioni di imballaggio sicuro del macchinario/apparato o di protezione delle merci pericolose in esso contenute.

Nuovo metodo di classificazione per le merci corrosive (classe 8)

Viene introdotto il cap. 2.2.8.1.6 che descrive i Metodi alternativi per l’assegnazione del gruppo di immballaggio alle miscele – Approccio graduale. Fermi restando i criteri che assegnano priorità ai dati esistenti sull’uomo o sugli animali per la classificazione delle miscele corrosive (dati dal cap. 2.2.8.1.5), viene introdotto un approccio graduale che consente di classificare le miscele in classe 8 in perfetta analogia con l’approccio previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).

L’approccio consiste infatti nell’applicazione per tappe successive di alcuni metodi indicati all’interno dell’ADR 2019. In particolare il cap. 2.2.8.1.6.3 costituisce la novità più importante: per la prima volta viene formalizzato un metodo di calcolo (purtroppo non perfettamente corrispondente a quello previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 – CLP per la classificazione dei prodotti corrosivi per la pelle) che consente di assegnare il gruppo di imballaggio alle miscele corrosive in funzione di limiti di concentrazione generici e specifici applicati ai singoli componenti di cui si conosca l’esatta classificazione.

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