Share Button

La legge 70/94 all’articolo 6 prevede per il MUD due scadenze:

  1. il classico 30 aprile nei casi in cui il D.P.C.M. riportante il modello di comunicazione venga emanato prima del 1 marzo dell’anno a cui è riferita la scadenza;
  2. 120 giorni dalla data di pubblicazione, negli altri casi.

In data 22 febbraio 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 28/12/2018 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019”.

Pertanto, la scadenza è fissata a 120 giorni dal 22 febbraio 2019, per il 2019 sarò il 22 giugno 2019.

Per gli utenti di AimSafe, è sufficiente accedere alla sezione “Documenti” della sede, cliccare due volte sul “Modello Unico di Dichiarazione” effettuato nel 2018 e cambiare la data di scadenza in 22/06/2019.

Soggetti obbligati

La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (di seguito
denominato MUD), alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata Camera di commercio o C.C.I.A.A.) competente per territorio, in cui ha sede l’unità locale, cui si riferisce la
dichiarazione.
I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la Sede legale dell’impresa cui la
dichiarazione si riferisce.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:
1) Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
2) Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
3) Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
4) Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
5) Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
Sono escluse le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.


Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *