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Dapprima il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (cd “Decreto Fare”), pubblicato sulla G.U. del 21 giugno 2013 e in vigore dal 22 giugno 2013, ha limitato l’azione del D.M. 161/2012 solo “alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o adautorizzazione integrata ambientale”.
Nulla dice il nuovo decreto legge in merito alle terre e rocce provenienti dai piccoli cantieri (inferiori a 6.000 mc), aspetto che da tempo attende una sua normativa.
Successivamente la legge 24 giugno 2013, n. 71, che converte in legge, con modificazioni, il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (cd “Decreto Piombino”), pubblicata sulla G.U. del 25 giugno 2013 e in vigore dal 26 giugno 2013, oltre a ribadire lo stesso concetto sopra riportato per “gli interventi urgenti previsti dal presente decreto”, inserisce un comma nel quale precisa che, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, per i piccoli cantieri tornano in vita le disposizioni stabilite dall’art. 186 del d. lgs. 152/06 e s.m.i..
Alla luce di queste novità normative, come primissima interpretazione, la situazione che ne deriva può essere così riassunta:
– Terre e rocce da scavo provenienti da opere soggette a VIA o ad AIA: si applica il D.M. 161/2012;
– Terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale: in attesa della normativa specifica, si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizione dell’art. 186 del d. lgs. 152/06 e s.m.i., in deroga a quanto stabilito dall’art. 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
– Terre e rocce da scavo provenienti da cantieri diversi da quelli dei due punti precedenti: possono essere gestiti come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni dell’articolo 184-bis del d. lgs. 152/06 e s.m.i., senza che esista una normativa specifica che regolamenti come verificare e applicare i criteri previsti dal suddetto articolo; si rammenta che, trattandosi di una norma di favore rispetto alla normativa sui rifiuti, spetta a chi ne usufruisce dimostrare il pieno rispetto dei criteri previsti dall’articolo 184-bis.

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