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Come cita l’articolo 17 del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve provvedere alla valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, e tra questi è presente anche lo stress lavoro-correlato.

L’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro afferma che “lo stress lavoro correlato viene esperito nel momento in cui le richieste provenienti dall’ambiente lavorativo eccedono le capacità dell’individuo nel fronteggiare tali richieste”. E L’Accordo Interconfederlare del 9/6/2008, all’art. 3, afferma che lo stress lavoro correlato è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro.

Come può quindi il datore di lavoro valutarlo? Una lettera circolare del 18/11/2010 della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro ci aiuta in questo compito, e stabilisce che prima va fatta una valutazione preliminare e se i valori di questa risultino non bassi bisogna effettuare una valutazione più approfondita.

Andiamo con ordine…

Nella valutazione preliminare, il datore di lavoro prende in considerazione dati oggettivi, divisi in tre famiglie:

  • Eventi sentinella
    • Indici infortunistici
    • Assenze per malattia
    • Provvedimenti disciplinari
    • Segnalazioni
  • Fattori di contenuto del lavoro
    • Ambiente di lavoro e attrezzature
    • Carichi e ritmi di lavoro
  • Fattori di contesto del lavoro
    • Ruoli nell’organizzazione
    • Conflitti interpersonali
    • Comunicazione aziendale

Se da questa valutazione preliminare non derivano elementi di rischio, il compito del datore di lavoro è solo quello di inserire tale valutazione nel DVR e definire un piano di monitoraggio. In caso contrario bisogna provvedere ad una valutazione di secondo livello attraverso focus group, questionari e interviste.

Si ricorda che pur essendo una valutazione obbligatoria ogni due anni (se la valutazione preliminare non ha fatto emergere fattori di rischio) ogni documento sulla sicurezza è sempre un documento vivo, e va rivisto quando ci siano modifiche e cambiamenti significativi e ogni volta la situazione lo richieda.

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