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L’articolo 25 comma 1 lettera l specifica che il medico competente effettua il sopralluogo degli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno. Eppure, viene prevista la possibilità anche di derogare a questa ed effettuare il sopralluogo con una periodicità diversa. Vediamo come fare.
L’articolo 25 riporta gli obblighi del medico competente. Spesso, i datori di lavoro prestano a questi scarsa attenzione pensando che, poiché il destinatario è il medico competente, questi non determinino particolari responsabilità per il datore di lavoro.
In realtà, l’articolo 18 comma 1 lettera g prevede:
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
Quindi, il datore di lavoro deve anche vigilare che il medico competente rispetti gli obblighi derivanti dall’applicazione della norma tra cui quelli previsti al succitato articolo 25.
Uno di questi obblighi è la visita periodica degli ambienti di lavoro richiamata all’articolo 25 comma 1 lettera l:
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
La visita, chiamata generalmente “sopralluogo periodico”, serve al medico competente per analizzare le condizioni di salubrità degli ambienti in cui si trovano ad operare i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Dagli elementi recepiti, il medico, oltre a dare indicazioni di igiene, può derivare indicazioni utili per eventuali aggiornamenti del protocollo sanitario. Il sopralluogo è anche l’occasione per visionare le postazioni di lavoro alle quali sono adibiti lavoratori con particolari prescrizioni o dove sono state individuate eventuali situazioni di rischio sanitario.
Come si evince dalla norma, questo sopralluogo avviene con cadenza almeno annuale ma, prevede il comma citato, il medico può optare per una periodicità diversa. Alcuni interpretano “almeno” come una limitazione anche della diversa periodicità, nel senso che il medico può optare per una periodicità solo inferiore a 1 anno e non superiore. Pur comprendendo le ragioni di questa interpretazione, non la condivido in quanto, altrimenti, non sarebbe stato necessario mettere questa opzione in quanto periodismi inferiori avrebbero comunque rispettato l’”almeno una volta all’anno”.
Le ragioni per la riduzione del numero di sopralluoghi del medico possono derivare, ad esempio, dalla semplicità dell’attività e degli ambienti, oltrechè dei rischi lavorativi. In un’azienda di soli impiegati, i lavoratori vengono visitati con cadenza biennale o quinquennale, quindi potrebbe avere senso ridurre a 1 sopralluogo/2 anni per farlo combaciare con le visite. Questo anche in considerazione della non particolare variabilità delle condizioni di lavoro e degli ambienti di lavoro.
Nulla vieta, che il periodismo vari nel corso del tempo. All’inizio del rapporto tra medico e azienda, la periodicità potrebbe essere anche di più sopralluoghi all’anno, fino a quando gli ambienti di lavoro non sono stati del tutto compresi e valutati dal medico per poi ridurre il numero di visite degli ambienti tenendo conto delle variazioni intervenute.
Inoltre, sebbene non previsto dalla normativa, in caso di modifiche degli ambienti di lavoro, dovendo il medico competente partecipare all’aggiornamento della valutazione dei rischi, potrebbe essere necessario un suo sopralluogo per analizzare le modifiche intervenute.
Come spesso accade, dobbiamo tradurre l’obbligo normativo per renderlo uno strumento utile al processo di miglioramento aziendale.

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