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L’articolo 29 comma 2 della c.d. Legge Biagi (D.Lgs. 276/03) e l’articolo 26 comma 4 del D.Lgs. 81/2008, delineano la responsabilità solidale del committente relativamente ai contributi previdenziali e assicurativi dovuti dall’impresa appaltatrice.
Per evitare questa responsabilità, il DURC è veramente efficace?

L’articolo 29 comma 2 D.Lgs. 276/03, così come modificato dal prevede che:
“2. n caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”
Questo articolo, quindi, prevede che, qualora il datore di lavoro appaltatore non abbia corrisposto ai propri dipendenti lo stipendio o non abbia versato i relativi contributi, il lavoratore o l’istituto potranno chiedere il versamento di quanto dovuto al committente che ha affidato all’impresa l’appalto.

L’articolo 26 comma 4 del D.Lgs. 81/2008, invece, prevede quanto segue:
“4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”
In questo caso, si configura la situazione in cui il lavoratore può richiedere il risarcimento dei danni, a seguito di infortunio, sia al proprio datore di lavoro che ai datori di lavoro della catena di affidamento degli appalti fino al committente. La richiesta, chiaramente, non può riferirsi a somme già indennizzate dall’INAIL.

Questi due elementi normativi vanno a delineare la c.d. responsabilità solidale del committente che, spesso, viene gestita con la richiesta all’appaltatore del DURC.
Il DURC, acronimo di Documento Unico di Regolarità Contributiva, è un’attestazione rilasciata dagli enti coinvolti (Inail, Inps ed eventualmente Cassa Edile) riportante lo stato di pagamento di quanto dovuto. Il risultato del DURC può essere “REGOLARE” o “NON REGOLARE” qualora permangano delle pendenze verso uno o più degli istituti. Questa attestazione ha una validità di 90 giorni.
Ma il DURC è veramente un documento esaustivo rispetto a quanto previsto dai precedenti articoli?
Sicuramente no, per questi motivi:
1) il DURC non dà indicazioni in merito al pagamento degli stipendi ai lavoratori;
2) il DURC riporta lo stato dei pagamenti relativamente ai lavoratori regolarmente in forza in azienda. Potrei avere 5 lavoratori assunti per i quali pago regolarmente i contributi e altri 5 lavoratori in nero non dichiarata da nessuna parte. Il DURC, in questo caso, sarà “REGOLARE”;
3) il DURC indica l’effettiva regolarità dei pagamenti da parte dell’appaltatore di quanto dovuto all’INAIL, ma non impedisce al lavoratore di chiedere ulteriori risarcimenti anche in caso di rifiuto di pagamento da parte dell’INAIL.

Ne consegue che, una reale copertura dai rischi per il committente, richiede ulteriori richieste o verifiche da fare sia in occasione della verifica di idoneità tecnico professionale, sia in occasione dei pagamenti delle fatture nel corso dello svolgimento dell’appalto:
1) richiesta di una polizza assicurativa che copra anche dai danni non direttamente indennizzati dall’INAIL e avvenuti a danno dei propri lavoratori o di lavoratori di altre imprese;
2) copia del LUL dal quale derivare il personale in forza e controllo degli accessi per impedire l’ingresso a lavoratori non presenti in quell’elenco;
2) richiesta di fideiussione atta a coprire, per due anni dalla fine dell’appalto, da eventuali richieste risarcitorie ricevute dal committente;
3) richiesta di copia dei bonifici fatti ai lavoratori a saldo del compenso.
Come si vede, la responsabilità solidale del committente determina un complesso sistema di controllo su tutti gli appaltatori che va ad incidere anche in maniera significativa sul lavoro dei servizi deputati.

Per questo, AimSafe ha realizzato un modulo specifico per la gestione degli appalti, volto ad automatizzare queste attività di controllo riducendo le incombenze per l’RSPP o gli altri servizi preposti al controllo degli appalti.
Impostate le richieste documentali relativamente all’azienda e al singolo lavoratore, sarà AimSafe a richiedere la fornitura dei documenti e a segnalare all’appaltatore le scadenze. Grazie al controllo accessi, la reception potrà verificare in ogni istante chi ha i requisiti per entrare e chi no.
Attiva il modulo Gestione appalti in prova gratuita per tre mesi.

6 comments

  1. paolo

    Rispondi

    Buongiorno, per meglio chiarire il mio dubbio Le faccio un esempio:

    Il committente X commissiona alla ditta Y un lavoro,
    alla richiesta del DURC , fatta in data 15/02 al committente viene confermato che il DURC della ditta Y è regolare sino alla data del 30/04 (validità per 120 giorni, quindi la decorrenza della validità è dal 30/12) ;
    i lavori durano 2 mesi e come da contratto vengono pagati con avanzamento lavori.
    I lavori e i pagamenti avvengono quindi tra il 15/02 e il 15/04.
    Nel frattempo la ditta Y da gennaio non paga i contributi.
    Il quesito è: il committente X è solidale e corresponsabile con i debiti della ditta Y e quindi INPS, INAIL, cassa edile (ed eventualmente anche con i dipendenti se anch’essi non avessero ricevuta tutta la retribuzione) possono rivalersi su di lui anche se il committente X ha pagato la ditta Y avendo a sue mani un DURC valido?
    grazie per la risposta e cordiali saluti

    • Rispondi

      Buongiorno,

      temo di non avere una risposta assoluta sul tema. Ritengo che la copertura del DURC, accompagnata da un elenco lavoratori e controllo degli accessi sia adeguata ma non posso darle certezze di esimenza. Penso che un avvocato giuslavorista potrebbe darle informazioni più certe.

      Grazie,
      Fabio Rosito

  2. Lalla

    Rispondi

    Se una ditta individuale nell’attesa di fare conferimento in una società srl costituita qualche mese prima (stessa azienda che viene conferita) chiede il Durc lo stesso giorno in cui viene presentata l’iscrizione dei dipendenti all’Inps e il Durc viene rilasciato con scritto risulta regolare nei confronti dell’Inail ma vicino alla voce Inps c’è scritto non iscritto, cosa può succedere. Si può venire esclusi dalle gare di appalto/subappalto? O che conseguenze vi possono essere?

    • Rispondi

      Buongiorno,

      in caso di gara pubblica, potrebbe anche essere ostativo. In caso di gara tra privati, potete provare a contattare il committente segnalando che questa “difformità” non è imputabile all’azienda.

  3. ele

    Rispondi

    Buongiorno,
    le chiedo aiuto in merito al seguente caso:
    un committente C appalta dei lavori alla ditta B la quale a sua volta li commissiona in appalto alla ditta esecutrice A. La ditta A che esegue i lavori in regolarità DURC, nei tempi e modi previsti, attende mandato per emettere fattura alla ditta B, emette fattura secondo i termini indicati. Al momento del saldo delle fatture, 60gg dalla consegna dei lavori, viene richiesto nuovamente il DURC alla ditta A che lo presenta regolare, vengono richieste evidenza di pagamento dei dipendenti, che la ditta A presenta, ed evidenza degli f24 INPS per il periodo dell’appalto. La ditta A risponde che per tale periodo i contributi sono rateizzati in rateazione inps a 24 rate, presenta piano di rateazione ed evidenza di saldo regolare delle rate. La ditta B non vuole corrispondere i pagamenti sino all’estinzione della rateazione.
    La ditta B è legittimata a non adempiere al pagamento della ditta esecutrice?
    La ditta A può chiedere il compenso al committente C?

    Grazie

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