La legge 145/2018 “Legge Finanziaria” ha introdotto, dal 1 gennaio 2019, la possibilità di usufruire del congedo di maternità dopo la nascita del bambino invece di usufruire dei due mesi antecedenti la data presunta di nascita e i tre mesi successivi alla data di nascita.
La Circolare INPS del 12 dicembre 2019 riporta utili indicazioni alla gestione di questi casi. Vediamo come questa nuova possibilità impatta sulla valutazione dei rischi.
La legge 145/2018 all’articolo 485.
“All’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ».
A seguito di questa modifica, l’articolo 16 diventa:
Art. 16
Divieto di adibire al lavoro le donne(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)1.
E’ vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonchè in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
Si realizzano queste ipotesi:
1) Mansione vietata durante la gravidanza (articolo 7): in questo caso la lavoratrice dovrà essere spostata ad altra mansione o, se questo non fosse possibile, dovrà essere richiesta l’astensione anticipata;
2) Mansione che risultano “gravosi o pregiudizievoli” (articolo 16-bis comma 1): in questo caso, l’astensione obbligatoria sarà anticipata al terzo mese prima del parto;
3) Mansioni che non risultano vietate (artt. 11 e 12): in questi casi, si procede alla valutazione dei rischi di cui all’allegato C. All’interno di queste, possono ricadere le eventuali richieste di posticipare il periodo di astensione fino alla data del parto. In questo caso, si rende necessario richiedere certificato che tale scelta non presenti rischi per la gestante e il nascituro.
Per la casistica riportata al punto 2 e 3, si rende necessario procedere alla valutazione dei rischi considerando gli elementi di cui all’allegato C anche tenendo in considerazione i diversi periodi della gravidanza che potrebbero presentare condizioni di suscettibilità diversa da un periodo all’altro anche al fine di graduare le misure di contenimento necessarie.