Pubblicato il D.M. 01/09/2021 sui controlli antincendio nelle aziende.

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Il decreto sostituisce l’articolo 3 comma 1 lettera e (“garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all’allegato VI”) l’allegato VI (Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio) del D.M. 10/03/1998 andando a riformare queste attività.
Scopriamo insieme le principali novità.

1. La principale novità riguarda la figura del tecnico incaricato della manutenzione dei sistemi antincendio; questi, deve essere in possesso di specifica qualifica, in accordo con l’allegato II che riporta indicazioni relative al corso di formazione ed esame volto al conseguimento della qualifica;
2. Si ribadisce, oltre al canonico controllo periodico, la necessità della sorveglianza, definita, così come già capitava nel D.M. 10/03/1998, come: “insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sialno nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni”. Il punto 2 dell’allegato I aggiunge: “mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”;
3. L’applicazione delle norme tecniche per il controllo periodico, rimangono volontarie a meno che non siano direttamente richiamate da norme vigenti;
4. Si conferma l’obbligo di approntare il registro dei controlli dove annotare tutti gli interventi periodici e di manutenzione;
5. Sono esonerati dalla frequenza al corso di qualifica, coloro che svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni;
6. Corsi di formazione: i docenti dei corsi di formazione devono avere almeno un titolo di studio pari al diploma superiore e almeno 3 anni di esperienza sia in formazione che nel settore della manutenzione impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza e nel settore della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e della tutela ambientale. Vengono definiti anche durata e argomenti del corso di formazione a seconda della qualifica che si desidera ottenere;
7. Valutazione dei requisiti: la valutazione prevede: analisi del CV, prova scritta (almeno 20 domande chiuse e almeno 6 domande a risposta aperta), prova pratica, prova orale.
Il decreto entrerà in vigore il 25/09/2022.
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Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

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