Share Button

Il decreto sostituisce l’articolo 3 comma 1 lettera e (“garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all’allegato VI”) l’allegato VI (Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio) del D.M. 10/03/1998 andando a riformare queste attività.
Scopriamo insieme le principali novità.

1. La principale novità riguarda la figura del tecnico incaricato della manutenzione dei sistemi antincendio; questi, deve essere in possesso di specifica qualifica, in accordo con l’allegato II che riporta indicazioni relative al corso di formazione ed esame volto al conseguimento della qualifica;
2. Si ribadisce, oltre al canonico controllo periodico, la necessità della sorveglianza, definita, così come già capitava nel D.M. 10/03/1998, come: “insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sialno nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni”. Il punto 2 dell’allegato I aggiunge: “mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”;
3. L’applicazione delle norme tecniche per il controllo periodico, rimangono volontarie a meno che non siano direttamente richiamate da norme vigenti;
4. Si conferma l’obbligo di approntare il registro dei controlli dove annotare tutti gli interventi periodici e di manutenzione;
5. Sono esonerati dalla frequenza al corso di qualifica, coloro che svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni;
6. Corsi di formazione: i docenti dei corsi di formazione devono avere almeno un titolo di studio pari al diploma superiore e almeno 3 anni di esperienza sia in formazione che nel settore della manutenzione impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza e nel settore della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e della tutela ambientale. Vengono definiti anche durata e argomenti del corso di formazione a seconda della qualifica che si desidera ottenere;
7. Valutazione dei requisiti: la valutazione prevede: analisi del CV, prova scritta (almeno 20 domande chiuse e almeno 6 domande a risposta aperta), prova pratica, prova orale.
Il decreto entrerà in vigore il 25/09/2022.

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *