La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato una serie di domande e risposte sul tema del controllo del certificato verde in azienda. Analizziamole insieme.
1. artigiani in casa: viene esplicitato che non è necessario richiedere, da parte del privato, l’esibizione del certificato verde per gli artigiani chiamati ad operare in casa;
2. piattaforme per il controllo del green pass: nelle scuole pubbliche, è stata attivata una piattaforma che, mediante interscambio, mostra lo stato del green pass di ogni lavoratore impegnato presso l’istituto per permettere, in ogni istante, di avere lo stato di validità dei certificati verdi. Viene specificato che, attualmente, questa possibilità non è prevista per le aziende private;
3. liberi professionisti: viene specificato che il controllo grava sul datore di lavoro presso il quale si va ad operare;
4. titolari di aziende: vengono controllati, come i lavoratori, dall’addetto al controllo incaricato;
5. colf e badanti: devono esibire il green pass al loro datore di lavoro sia esso titolare di azienda o privato cittadino;
6. lavoratore agile: chi lavora all’esterno del luogo di lavoro in modalità agile, quindi senza vincolo di luogo, non dovrà esibire il certificato verde ma viene anche specificato che lo smart working non può essere usato per far lavorare chi non è in possesso di certificato verde;
7. misure di contenimento: nonostante il controllo del certificato verde, permangono tutte le misure previste dai protocolli d’intesa e linee guida;
8. controlli a campione e sanzioni: viene specificato che, qualora l’azienda opti per il controllo a campione, se in caso di ispezione uno o più lavoratori risultassero privo di certificato verde in corso di validità, non verrebbe emessa alcuna sanzione all’azienda purché i controlli siano stati fatti in ottemperanza ai modelli previsti dall’azienda stessa.