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La vaccinazione antitetanica è una misura essenziale di protezione dei lavoratori dal rischio di infezione. Ma è anche un obbligo di legge dettato dalla Legge 5 marzo 1963, n. 292, che prevede un elenco di mansioni per la quale la vaccinazione è strettamente obbligatoria, a prescindere da quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi:
1) lavoratori agricoli;
2) pastori;
3) allevatori di bestiame;
4) stallieri;
5) fantini;
6) sorveglianti o addetti al lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi;
7) spazzini;
8) cantonieri;
9) stradini;
10) operai e manovali addetti all’edilizia;
11) asfaltisti;
12) straccivendoli;
13) operai addetti alla manipolazione delle immondizie;
14) operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni.
La vaccinazione deve essere effettuata dagli enti statali preposti, mentre il medico competente deve procedere alla verifica dell’avvenuta vaccinazione ricevendo copia dello stato di vaccinazione e allegandolo alla cartella sanitaria.
La mancata vaccinazione deve, automaticamente, determinare la non idoneità temporanea al lavoro, per le mansioni sopra indicate, fino all’esecuzione della corretta vaccinazione.

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