E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il D.M. 29 marzo 2013, recante modifiche al D.M. 16 marzo 2012. Ricordiamo che quest’ultimo decreto permetteva, alle strutture ricettive non ancora in regola per quanto concerne la normativa antincendio, in quanto costruite prima dell’entra in vigore del D.M. 9 aprile 1994 che imponeva le caratteristiche minime delle strutture ricettive. La proroga alla scadenza, entro la quale ottenere il CPI, è stata però vincolata alla formazione dei lavoratori di cui il decreto in oggetto definisce le modalità.
La tipologia di corso antincendio da svolgersi nelle aziende, è determinato dal D.M. 10 marzo 1998 che prevede, per le strutture ricettive fino a 25 posti, il corso basso rischio da 4 ore, per le attività tra 25 e 200 posti letto, corso medio rischio da 8 ore, e, infine, per le attività oltre 200 posti letto. Di seguito, le attività previste dal D.P.R. 151/11 e l’indicazione della tipologia di corso antincendio previsto:
Attività 66.1.A: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto (fino a 50 posti-letto). Per questa tipologia di attività è previsto che gli incaricati frequentino corso di formazione di tipo B, ovvero medio rischio di incendio, della durata minima di 8 ore di cui 5 di teoria e 3 di pratica.
Attività 66.2.B: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 50 posti-letto (fino a 100 posti-letto). Per questa tipologia di attività è previsto che gli incaricati frequentino corso di formazione di tipo C ovvero alto rischio di incendio, della durata minima di 16 ore di cui 12 di teoria e 4 di pratica.
Attività 66.3.B: Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Per questa tipologia di attività è previsto che gli incaricati frequentino corso di formazione di tipo C ovvero alto rischio di incendio, della durata minima di 16 ore di cui 12 di teoria e 4 di pratica.
Attività 66.4.C: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto. Per questa tipologia di attività è previsto che gli incaricati frequentino corso di formazione di tipo C ovvero alto rischio di incendio, della durata minima di 16 ore di cui 12 di teoria e 4 di pratica. Per queste attività è previsto anche il superamento dell’esame di idoneità presso i Vigili del Fuoco.