Lavoratori interinali: modifiche agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008

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Importantissima modifica al c.d. Testo Unico in materia di gestione della sicurezza in caso di somministrazione di lavoro (interinali).

Fino ad ora, la disciplina, prevedeva:

Art. 3, comma 5 del D.Lgs. 81/2008
“Articolo 3 – Campo di applicazione
5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore”

Da quanto sopra emerge che gli tutti obblighi di formazione erano a carico dell’utilizzatore, ovvero dell’azienda che impiegava l’operatore e non dell’agenzia di somministrazione del lavoro. Le aziende, potevano definire accordi diversi che prevedevano l’erogazione della formazione direttamente dall’agenzia.

La modifica determinata dal D.Lgs. 81/2015 prevede questa importantissima modifica, che inverte, almeno per la formazione delle attrezzature, in sostanza, i soggetti obbligati:

Articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 81/2015
“Articolo 35 – Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e’ tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”.

Pertanto, gli obblighi di formazione sulle attrezzature specifiche, ricade ora sull’agenzia interinale a meno di diversi accordi a livello contrattuale con l’azienda utilizzatrice.

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Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

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