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Importantissima modifica al c.d. Testo Unico in materia di gestione della sicurezza in caso di somministrazione di lavoro (interinali).

Fino ad ora, la disciplina, prevedeva:

Art. 3, comma 5 del D.Lgs. 81/2008
“Articolo 3 – Campo di applicazione
5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore”

Da quanto sopra emerge che gli tutti obblighi di formazione erano a carico dell’utilizzatore, ovvero dell’azienda che impiegava l’operatore e non dell’agenzia di somministrazione del lavoro. Le aziende, potevano definire accordi diversi che prevedevano l’erogazione della formazione direttamente dall’agenzia.

La modifica determinata dal D.Lgs. 81/2015 prevede questa importantissima modifica, che inverte, almeno per la formazione delle attrezzature, in sostanza, i soggetti obbligati:

Articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 81/2015
“Articolo 35 – Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e’ tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”.

Pertanto, gli obblighi di formazione sulle attrezzature specifiche, ricade ora sull’agenzia interinale a meno di diversi accordi a livello contrattuale con l’azienda utilizzatrice.

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