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Il Piano Operativo di Sicurezza è un documento che il datore di lavoro redige in tutte le situazioni in cui si trovi a svolgere lavori in appalto nell’ambito di un cantiere temporaneo e mobile, in accordo con il titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
L’obbligo è riportato all’art. 92 che recita:

Articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
“1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: […]
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) (piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV)”

Come si evince dall’articolo sopra citato, l’obbligo è a carico del datore di lavoro (il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.), figura che, in caso di lavoratore autonomo, non è presente in quanto manca la controparte, il lavoratore.

Pertanto, l’obbligo di redazione del POS, alla pari del documento di valutazione dei rischi, di cui è “parente”, risultano non applicabili ad un lavoratore autonomo, fino al momento in cui egli decida di instaurare, con un altro soggetto un rapporto di subordinazione o parasubordinazione che renda, quest’ultimo soggetto, un lavoratore ex art. 2 comma 1 lettera a D.Lgs. 81/2008.

A rafforzare questa interpretazione, si cita il comma 2 dell’art. 96 che recita:
“2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3.”
Gli articoli sopra indicati, altro non sono, che quelli che riguardano la valutazione dei rischi e il documento di valutazione dei rischi, obbligo che, notoriamente, non compete ai lavoratori autonomi, soggetti al solo art. 21.

Rimane, a carico del lavoratore autonomo, la cooperazione, insieme con gli altri soggetti dell’appalto, all’eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza.
Tuttavia, in diverse situazioni lavorative, l’impresa che appalta o subappalta al lavoratore autonomo l’intera opera o parte di essa, intesse con lo stesso un rapporto di coordinamento, vigilanza e direzione di entità tale da determinare una sorta di subordinazione dell’autonomo all’impresa appaltante. In questo, grava, sull’impresa appaltante, l’obbligo di considerare il lavoratore autonomo, compresi i suoi rischi specifici, all’interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza, in quanto l’autonomo, in questo caso, è del tutto assimilabile al lavoratore, così come definito dalla normativa. Si noti che, in questi casi, l’obbligo del POS vige anche se l’azienda appaltante è un lavoratore autonomo, in quanto questi diventa datore di lavoro nei confronti degli autonomi cui subappalta parte dell’opera.

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