Lavoratori autonomi e POS

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Il Piano Operativo di Sicurezza è un documento che il datore di lavoro redige in tutte le situazioni in cui si trovi a svolgere lavori in appalto nell’ambito di un cantiere temporaneo e mobile, in accordo con il titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
L’obbligo è riportato all’art. 92 che recita:

Articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
“1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: […]
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) (piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV)”

Come si evince dall’articolo sopra citato, l’obbligo è a carico del datore di lavoro (il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.), figura che, in caso di lavoratore autonomo, non è presente in quanto manca la controparte, il lavoratore.

Pertanto, l’obbligo di redazione del POS, alla pari del documento di valutazione dei rischi, di cui è “parente”, risultano non applicabili ad un lavoratore autonomo, fino al momento in cui egli decida di instaurare, con un altro soggetto un rapporto di subordinazione o parasubordinazione che renda, quest’ultimo soggetto, un lavoratore ex art. 2 comma 1 lettera a D.Lgs. 81/2008.

A rafforzare questa interpretazione, si cita il comma 2 dell’art. 96 che recita:
“2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3.”
Gli articoli sopra indicati, altro non sono, che quelli che riguardano la valutazione dei rischi e il documento di valutazione dei rischi, obbligo che, notoriamente, non compete ai lavoratori autonomi, soggetti al solo art. 21.

Rimane, a carico del lavoratore autonomo, la cooperazione, insieme con gli altri soggetti dell’appalto, all’eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza.
Tuttavia, in diverse situazioni lavorative, l’impresa che appalta o subappalta al lavoratore autonomo l’intera opera o parte di essa, intesse con lo stesso un rapporto di coordinamento, vigilanza e direzione di entità tale da determinare una sorta di subordinazione dell’autonomo all’impresa appaltante. In questo, grava, sull’impresa appaltante, l’obbligo di considerare il lavoratore autonomo, compresi i suoi rischi specifici, all’interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza, in quanto l’autonomo, in questo caso, è del tutto assimilabile al lavoratore, così come definito dalla normativa. Si noti che, in questi casi, l’obbligo del POS vige anche se l’azienda appaltante è un lavoratore autonomo, in quanto questi diventa datore di lavoro nei confronti degli autonomi cui subappalta parte dell’opera.

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Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

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