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Coloro che sono esposti al rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi devono essere sottoposti a visita medica volta a determinare se il lavoratore presenta caratteristiche fisiche o patologie pregresse che possono dar luogo ad un maggior rischio di sviluppo di malattie professionali.
Per quanto concerne la definizione dei lavoratori esposti e della periodicità della sorveglianza sanitaria, si richiama Il DOCUMENTO N. 14 LINEE GUIDA SU TITOLO V: La movimentazione manuale dei carichi COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI ASSESSORATI ALLA SANITÀ DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Decreto Legislativo n. 626/94.
All’interno di questo documento, viene specificato che si considera movimentazione manuale dei carichi il sollevamento, non occassionale, con cadenza almeno di 1 volta/ora di pesi superiori a 3 kg o il sollevamento, almeno una volta al giorno, si pesi vicini ai pesi raccomandati (25 kg per uomini adulti, 20 kg per donne adulte).
Lo stesso documento, richiamando metodi di calcolo del rischio quali NIOSH e Snook Ciriello, prevede anche diverse periodicità in base agli indici di rischio calcolati con questi metodo:
1) indice di rischio inferiore a 0,75: visita medica solo all’assunzione, per verificare eventuali patologie pregresse che possono dar luogo a rischi specifici per la persona;
2) indice di rischio compreso tra 0,75 e 1: visita medica all’assunzione e a richiesta del lavoratore, nel caso in cui rilevi condizioni pregiudizievoli;
3) indice di rischio compreso tra 1 e 3: visita medica all’assunzione e ogni tre anni;
4) indice di rischio maggiore di 3: visita medica all’assunzione e ogni 1-2 anni.
Si ricorda che la visita medica, in base al D.Lgs. 81/2008, può anche essere preassuntiva.

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