INL: chiarimenti sulla definizione di lavoratore notturno

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L’INL con la nota 1050 del 26/11/2020, fornisce ulteriori indicazioni circa la definizione di lavoratore notturno, dando anche qualche esempio pratico.

La nota ricorda che la definizione di periodo notturno (D.Lgs. 66/2003 art. 1 comma 2) è:
“periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”.
Questo periodo, quindi, potrebbe essere:
dalle 22,00 alle 5,00
dalle 23,00 alle 6,00
dalle 24,00 alle 7,00
Lavoratore notturno è definito come colui che svolge, all’interno del periodo notturno, almeno 3 ore del suo tempo di lavoro per almeno 80 giorni all’anno.
Ad esempio, un lavoratore che comincia alle 4,00 del mattino, rientrerà nel periodo notturno 24,00-7,00 e, se lavorerà con quel turno per almeno 80 giorni all’anno, sarà da considerarsi lavoratore notturno.
La nota riporta anche la previsione che il CCNL applicato potrebbe fornire alcune indicazioni diverse e, in quel caso, troveranno applicazione quelle.

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Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

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