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Quesito: il committente è tenuto a fornire copia del proprio DVR alle imprese appaltatrici?

Risposta:

l’articolo 26 comma 1 lettera b prevede che il committente “fornisce agli stessi soggetti [appaltatori] dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività“. Ne consegue, che il committente non è tenuto a fornire copia del proprio Documento di Valutazione dei rischi ma deve trasmettere le informazioni riguardanti i rischi dell’ambiente di lavoro legati alla specifica attività svolte e le misure e procedure per la gestione delle emergenze.
Tale attività può svolgersi in uno di questi modi:
1) predisposizione di un documento riportante le informazioni per le aziende esterne tra cui i rischi degli ambienti di lavoro e le misure per la gestione delle emergenze;
2) riunione di coordinamento durante la quale le parti trasferiscono alle altre le informazioni inerenti i rischi interferenziali, tra i quali, rientrano anche i rischi dell’ambiente di lavoro, come previsto dalla Determina 3/2008;
3) DUVRI: considerando i rischi ambientali come rischi interferenziali.
 
Il committente può anche ritenere utile fornire copia del Piano di emergenza o specifico estratto destinato agli appaltatori.
Diversamente, almeno per gli appalti di carattere edile, rientranti nel Titolo IV, il committente è tenuto a chiedere copia del Documento di Valutazione dei Rischi dell’appaltatore nella fase di verifica dell’idoneità tecnico professionale.

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