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Domanda: in caso di somministrazione di lavoro (lavoro interinale) a quali soggetti competono le attività di formazione?

Risposta:
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che tutti gli obblighi relativi alla sicurezza, siano a carico dell’utilizzatore, in quanto è colui che espone il soggetto ai rischi, li conosce, può mettere in atto le misure necessarie e, in caso di inadempienza del lavoratore, può anche interromperne il contratto.

D.Lgs. 81/2008 art. 3 comma 5
“5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore.”

La formazione sicuramente ricade tra gli obblighi quindi a carico dell’utilizzatore. Tuttavia, l’Accordo Stato Regioni, al punto 8 “Crediti formativi” mitiga l’art. 3 in questo modo:
“La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l’utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore (agenzia NdR) e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che – ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell’articolo 23 del citato D.Lgs. 276/2003 – il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell’utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell’utilizzatore”

Conclusioni: in caso di somministrazione di lavoro l’obbligo formativo è a carico del solo utilizzatore che può concordare, all’interno del contratto di somministrazione, che la formazione generale venga svolta dall’agenzia che somministra.

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