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Domanda: la scadenza del 31 maggio 2013 circa l’autocertificazione prevede il divieto di autocertificare dopo questa data o devono cessare di esistere anche le autocertificazioni redatta prima di questa data? Un’autocertificazione, con all’interno una valutazione sommaria dei rischi, deve essere anche questa aggiornata con un documento vero e proprio?

Risposta:
Per rispondere a questa domanda, come sempre, dobbiamo partire dalla normativa, in specifico, dall’art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008:
“5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).”

La frase mi sembra assolutamente chiara: io posso autocertificare di aver valutato i rischi fino alla scadenza, dopodiché, l’autocertificazione, che comunque non è un atto puntuale ma va anch’essa aggiornata in base alle modifiche dell’attività, gravi infortuni ecc. deve diventare un vero e proprio documento di valutazione dei rischi.

Non esiste un modello di documento di autocertificazione per cui è possibile dire: questa è un’autocertificazione e questo è un documento di valutazione dei rischi. Quello che ci permette di dire che un documento non è un documento di valutazione dei rischi è l’articolo 28 comma 2 e 3, che prescrive certi contenuti:
“2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto;”

Particolare attenzione va posta agli allegati che impone la normativa quali quelli sui rischi specifici (rumore, vibrazioni, stress ecc.) e circa categorie particolari quali le donne in gravidanza e puerpere (D.Lgs. 151/2001), le differenze di genere, età, provenienza e tipologia contrattuale.

Ultima accortezza: un’autocertificazione, per essere considerata un documento di valutazione dei rischi, deve riportare le firme dei soggetti previsti (Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS).

Conclusioni: la scadenza prevista dalla normativa si applica anche alle autocertificazioni in essere che, quindi, vanno convertite in documenti di valutazione dei rischi. Se una cosiddetta autocertificazione, al suo interno ha già tutti i contenuti previsti dalla normativa per un documento di valutazione dei rischi, si ritiene che, il solo averla chiamata autocertificazione, non determina una mancanza di rispetto della normativa.

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