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Il contratto di somministrazione di lavoro è una particolare tipologia di lavoro temporaneo dove un’agenzia di somministrazione (interinale) mette a disposizione il proprio lavoratore all’azienda utilizzatrice. Il lavoratore, svolge attività subordinata all’utilizzatore.

Naturalmente, questi lavoratori sono in tutto e per tutto lavoratori ex art. 2 comma 1 lettera a del S.Lgs. 81/2008 e sono soggetti di tutela come tali.

Tuttavia, anche a causa di diverse modifiche legislative, potrebbe non essere sempre chiaro a chi spetta erogare la formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, se all’agenzia o all’utilizzatore. Vediamo di dirimere la questione.

All’interno del Job Act, specificatamente, al comma 4 dell’art. 35 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà” è riportata tale previsione:

“Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.”

Tale previsione fu, infine, recepita anche dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, al punto 12.5 prevede che:

“La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li informa e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.”

Questa previsione servì a eliminare la difformità tra quanto previsto nel Job Act e quanto riportato, invece, all’interno dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, che prevedeva:

“Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro […], può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l’utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che […] il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell’utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell’utilizzatore”

Conclusioni: l’evoluzione della normativa ha spostato l’obbligo formativo dall’utilizzatore, che era l’unico soggetto destinatario degli obblighi di tutela nei confronti del lavoratore, all’agenziaddi somministrazione. L’obbligo di formazione generale, specifica e sulle attrezzature, incluse quelle di cui all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, sono ora in carico all’agenzia del lavoro. Rimane in capo dal datore di lavoro utilizzatore tutti gli altri obblighi prevenzionistici quali la visita medica, la fornitura di DPI nonché l’addestramento e l’informazione.

1 Comment

  1. tizio.8020

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    La ringrazio molto per la delucidazione.
    Ho lavorato come P.IVA per 17 anni, poi siccome il committente non pagava da mesi… sono stato costretto ad accettare un lavoro come dipendente esterno.
    3 mesi con una Ditta, poi 2 con una Agenzia Interinale (1 diretto ed 1 ulteriore mese asunto direttamente); poi cambiando Agenzia Interinale , altri 7 mesi con altra azienda.
    Non solo non mi sono stati forniti i DPI (nulla…nemmeno le scarpe) , ma nemmeno ci hanno formato in alcun modo.
    In nessuno dei 4 casi!
    In alcuni casi ho riscontrato violazioni tali da sfociare nel Penale, che se scoperte prevedono pene detentive non indifferenti.
    Nessuna delle Agenzie Interinali o delle Aziende coinvolte si è mai minimamente preoccupata di quanto facevo presente.
    Anzi..lo strano ero considerato io.

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