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Ieri sera, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il D.P.C.M. 9 marzo 2020 che, dopo meno di un giorno, estende a tutto il territorio nazionale le prescrizioni previste per Lombardia e le altre Province indicate all’articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Le prescrizioni che seguono, quindi, sono valide sull’intero territorio italiano:

a) evitare gli spostamenti. Sono permessi gli spostamenti per

  1. esigenze lavorative;
  2. motivi di salute;
  3. rientro al proprio domicilio;

da dimostrare mediante autocertificazione scaricabile a questo indirizzo: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_spostamenti.pdf

b) i soggetti con sintomi quali tosse, difficoltà respiratoria e febbre superiore a 37,5 °C, devono rimanere a casa e contattare il proprio medico. Non recatevi al pronto soccorso o dal proprio medico curante in quanto, qualora aveste contratto il virus, sareste infettivi;

c) coloro che sono risultati positivi, hanno l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

e) i datori di lavoro devono promuovere la fruizione, da parte dei lavoratori, dei congedi ordinari, ferie, permessi, fatto salvo la possibilità di applicare lo smart working;

f) chiusura degli impianti sciistici;

g) sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonche’ gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e’ sospesa ogni attività;

h) sospensione di tutti i servizi educativi per l’infanzia e le attività in presenza nelle scuole, attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali e master. Sospensione di riunioni degli organi collegiali in presenza. Si segnala che il divieto viene esteso, quindi, fino al 3 aprile

i) luoghi di culto aperti purché vengano adottate misure atte ad evitare assembramenti. Sospese tutte le cerimonie civili e religiose;

l) chiusura di musei e luoghi della cultura;

m) sospensione dei concorsi, tranne le selezioni via telematiche e quelle per personale sanitario;

n) bar e ristoranti potranno operare dalle 6,00 alle 18,00;

o) le attività commerciali sono permesse purchè il gestore garantisca un sistema idoneo a evitare assembramenti di persone e per evitare distanze inferiori a 1 metro tra clienti. Le possibilità possono essere:

  1. informazione all’ingresso sul divieto di mantenere una distanza inferiore a 1 metro;
  2. controllo degli accessi con operatore dotato di contapersone o accesso condizionato all’uscita di altre persone. In questo caso, però, sarà necessario evitare che le persone stiano troppo vicine in coda;
  3. segnaletica orizzontale con strisce distanti un metro nella zona delle casse dove è maggiormente presente il rischio di assembramento;

ATTENZIONE: qualora l’esercizio pubblico non sia in grado di attuare le misure per evitare assembramenti per carenza di personale o motivi strutturali, questo dovrà chiudere.

p) sospensione dei congedi per il personale sanitario;

q) adottare, quando possibile, lo svolgimento di riunioni in collegamento remoto e, comunque, evitando che i partecipanti in presenza si trovino a meno di 1 metro l’uno dall’altro;

r) chiusura nei fine settimana dei negozi all’interno dei centri commerciali fatto salvo, negli altri giorni, il rispetto della lettera o. Sono escluse dalla chiusura: farmacie, parafarmacie, vendita di generi alimentari fatto salvo il rispetto di quanto previsto alla lettera o;

s) sospensione di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi;

t) sospensione degli esami per la patente con sospensione delle scadenze.

 

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