Domande per il rilascio del CPI: proroga di un anno

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Per effetto della modifica introdotta al decreto legge 83/2012, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, scivola al 7 ottobre 2013 l’entrata in vigore delle disposizioni del Nuovo regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011).

Il regolamento aveva introdotto un elenco, nuovo rispetto a quello esistente dal 1982, delle attività soggette alle visite e ai controlli per la prevenzioni incendi, i cui soggetti avrebbero dovuto adeguare la propria posizione entro e non oltre il prossimo 7 ottobre 2012, termine, come detto sopra, differito di un anno.

Le attività d’impresa soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono ricomprese in un allegato, in rapporto a 3 categorie A, B, C.

Alla Categoria A o di prima classe, appartengono le attività di limitata complessità alle quali spetta solo di presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e per le quali non è più previsto, come nel passato, il preventivo parere di conformità dei comandi dei VV.FF.

Nella Categoria B sono inserite le attività della stessa tipologia della prima classe, ma caratterizzate da un livello di complessità più alto e prive di una regolamentazione tecnica specifica di riferimento.

Per le due categorie A e B, i controlli verranno eseguiti entro 60 giorni dal ricevimento della Scia, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali.

Le attività di terza classe, Categoria C, sono infine quelle con livello di complessità ancora più elevato, indipendentemente dall’esistenza o meno di una regola tecnica di riferimento.
Per le attività della categoria C il controllo sarà effettuato entro 60 giorni.

Il CPI rilasciato in base al nuovo decreto potrà avere una validità di 5 o 10 anni a seconda:

della tipologia dell’attività;
del grado di rischio di pericolosità dell’attività.

Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all’accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l’effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l’attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

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Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

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