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Nel caso in oggetto, si configura la situazione in cui il datore di lavoro committente non coincide con il datore di lavoro dell’attività che si svolge presso la struttura in cui sono previsti i lavori in appalto.
Questa situazione è, comunque, prevista all’interno dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008.
Questo è l’iter previsto dall’articolo succitato:
1) il datore di lavoro committente, provvede a:
    a) informare il datore di lavoro appaltatore o il lavoratore autonomo dei rischi presenti all’interno dell’ambiente di lavoro;
    b) verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo. La norma prevede, come minimo, l’acquisizione della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio e autocertificazione di possesso dei requisiti per svolgere l’attività.
2) collaborare e coordinare gli interventi di prevenzione e protezione con tutti i soggetti interessati dall’appalto e che possono subire interferenze rispetto alle attività svolte;
3) il datore di lavoro committente predispone il c.d. preDUVRI, ovvero il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. Una volta redatto il documento, questo va inviato al datore di lavoro dell’attività presso cui si svolge l’appalto per la verifica ed eventuale integrazione con i rischi propri. Terminata questa parte, il DUVRI sarà da considerarsi definitivo e andrà inviato a tutte le aziende appaltatrici interessate.
Ricordo che la norma prevede casi in cui la redazione del DUVRI può essere non obbligatoria. Anche in questi casi, i punti 1 e 2 si applicano integralmente.
In caso di cantieri temporanei e mobili, la disciplina può discostarsi anche di molto rispetto a quanto riportato in questo articolo.

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