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L’articolo 26 comma 2 lettera b del D.Lgs. 81/2008 prescrive che, in caso di appalto, i datori di lavoro committente e appaltatori “coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.”. Tale previsione trova poi compimento nel comma 3 del medesimo articolo e nel D.U.V.R.I. Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Ma cosa si deve intendere per interferenza? Scopriamo con questo articolo.

La definizione di interferenza va ricercata nella Delibera 3/2008 uscita a seguito dell’emanazione della Legge 123/2007 che andò a modificare l’articolo 7 del D:lgs. 626/94, introducendo l’obbligo di redazione del DUVRI:

“Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.”

La stessa Delibera precisa che non vanno contemplati i rischi propri della singola impresa che rimangono competenza della singola entità operante nell’ambito dell’appalto. Per rischi specifici propri, si intendono i rischi legati allo svolgimento della propria attività di lavoro e che non hanno effetti sugli altri soggetti coinvolti nell’appalto.

“Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

  • derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
  • immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).”

Riprendendo le indicazioni sopra riportate:

  1. rischi da sovrapposizione di più attività svolte da appaltatori diversi: sono tutti quei rischi che si determinano, o vengono incrementati, a causa della compresenza di più attività lavorative nello stesso arco temporale. Se, ad esempio, durante il rifornimento del serbatoio di GPL, un’altra azienda sta effettuando delle riparazioni sulla staccionata lungo il bordo della proprietà, si potrebbe avere un grave rischio di esplosione derivante, non solo dalle specifiche attività svolte ma, piuttosto, dalla loro contemporaneità;
  2. rischi immessi dagli appaltatori: ogni attività determina dei rischi che, generalmente, possono avere effetti anche sugli altri lavoratori che possono operare nell’ambito del medesimo luogo di lavoro. Ad esempio, se durante l’orario in cui opera l’impresa di pulizie, viene ad eseguire un intervento di riparazione l’impresa incaricata della manutenzione elettrica, eventuali scivolamenti degli operatori di quest’ultima rientrerebbero nei rischi da interferenza e da questo potrebbero derivare delle misure di riduzione. Per i lavoratori dell’impresa di pulizie, invece, il rischio da scivolamento derivante dal pavimento bagnato, rientra tra i rischi propri;
  3. esistenti nel luogo di lavoro del committente: spesso ci si dimentica dei rischi propri del committente che, però vanno ad influire anche su tutti coloro che accedono ai locali del committente per svolgere la loro attività. Sono gli stessi rischi già richiamati all’interno dell’articolo 26 comma 1 lettera b, dove viene esplicitato il principio di informare gli appaltatori proprio di questi rischi. Rientrano in questa categoria tutti i rischi “ambientali” presenti presso il committente quali incendio, caduta dall’alto, rumore, campi elettromagnetici, urti, ecc.;
  4. derivanti da specifiche modalità di esecuzione imposte dal committente. Alcuni rischi da interferenza, ovvero ricadenti su soggetti diversi da chi li ha introdotti nel luogo di lavoro, sono determinati dalla modalità di esecuzione dell’appalto. Si pensi, ad esempio, ad un’attività di pulizia dei pannelli fotovoltaici sul tetto. Il rischio di caduta dall’alto potrebbe essere indotto dalle modalità di accesso al tetto e svolgimento dell’attività. In questo caso, il committente deve valutare la possibilità di scegliere sistemi e modalità di accesso e lavoro che riducano al minimo il rischio individuato.

L’importanza dell’individuazione corretta di cosa sono o cosa non sono i rischi da interferenza, ha influenza diretta su altri elementi legati allo svolgimento dell’appalto quali:

  1. Individuazione delle misure di prevenzione e protezione: un errato o incompleto processo di individuazione dei rischi da interferenza, determinerebbe anche una loro mancata gestione a livello di misure di riduzione, con evidenti conseguenze;
  2. DUVRI: individuando correttamente i rischi da interferenza, si potrà procedere alla redazione del relativo documento di valutazione dei rischi;
  3. Costi per la sicurezza: le misure che vengono adottate dalle imprese appaltatrici per contenere i rischi da interferenze, rientrano nel novero dei costi per la sicurezza e non sono soggette a ribasso. Questo principio determina, sostanzialmente, che i costi per la sicurezza sono anticipati dal singolo appaltatore ma completamente ripagati dal committente.

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