L’art. 2, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 esclude dalla definizione di “lavoratore” gli addetti ai servizi domestici e familiari. In sostanza, all’interno di tale esclusione rientrano donne delle pulizie, badanti e colf che svolgano la propria attività per una famiglia o un privato cittadino. In tali situazioni, non vige quindi, ad esempio, l’obbligo di redigere un documento valutazione dei rischi e di effettuare i corsi di formazione previsti per i lavoratori così come definiti o equiparati dall’art. 2.
Oltre all’ambito domestico, spesso badanti e colf prestano la propria attività presso altre forme di convivenza, come conventi, seminari, caserme, ecc…, con l’applicazione del CCNL tipico di colf e badanti.
La circolare INPS n. 1315 CV del 3/05/1973 chiarisce che possono essere considerati datori di lavoro domestico, equiparabili a quelle familiari, anche le convivenze presso comunità religiose (conventi, seminari), le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) e le comunità senza fini di lucro (es. orfanotrofi o ricoveri per anziani il cui fine sia però prevalentemente assistenziale), a patto che i lavoratori prestino un servizio diretto e personale ai conviventi in questione. Perchè si riconoscano le norme proprie degli addetti ai servizi domestici e familiari, le comunità devono avere la natura di “convivenza di tipo familiare” e devono avere caratteristiche di “comunità stabile, permanente e continuativa di tetto e di mensa”.
Tra le predette comunità rientrano le case famiglia per disabili, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli, anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano. Non rientrano in tali ipotesi: gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private; i collegi/convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa ma mezzo per conseguire finalità educative o altre attività.
Tali chiarimenti sono poi anche stati ripresi nella Legge 102 del 3/8/2009 che regolarizzava il lavoro irregolare di colf e badanti.
Nonostante ciò, ricordo che l’INAIL ed il Ministero della Salute hanno comunque giustamente diffuso numerose pubblicazioni per diffondere una cultura della sicurezza in ambito domestico, dove sono molto diffusi infortuni e malattie professionali (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_158_ulterioriallegati_ulterioreallegato_2_alleg.pdf)