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Il Dipartimento delle Finanze ha risposto al quesito posto da una società esercente attività industriale, relativo all’applicazione di TARI e TARSU sulle superfici adibite allo stoccaggio di materie prime, ai magazzini intermedi di produzione e ai magazzini adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti.
Il Dipartimento ha risposto che anche queste parti della superficie aziendale non vanno conteggiati al fine di definire la tariffa urbana per lo smaltimento dei rifiuti, se si dimostra che i rifiuti derivanti dalla suddetta area di lavoro, come per la produzione, vengono conferiti ad aziende abilitate diverse dall’ente gestore.
Non mancano dubbi derivanti dal fatto che il chiarimento proviene non da un ente emettitore della tassa: è infatti attribuita esclusivamente all’ente impositore la competenza a decidere su un’istanza di interpello concernente l’applicazione di disposizioni normative in materia di tributi locali.

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