Lo sviluppo dello Smart Working ha delle chiare ricadute anche sulla questione legata alla sicurezza e salute proprio dei lavoratori. Sebbene si tratti di una pratica che solo negli ultimi tempi sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica, lo Smart Working, sotto l’italica dicitura di “Lavoro a domicilio” esiste già da tempo ed è stata specificatamente trattata all’interno del D.Lgs. 81/2008.
Nello specifico, all’interno dell’art. 3 Campo di applicazione, è previsto:
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in
cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
Dalla lettura, ne discende che il datore di lavoro che concede il lavoro a domicilio, dovròà rispettare quanto segue:
- fornire informazione e formazione. Nel caso della formazione, si intende la formazione generale e specifica obbligatoria in base alla mansione svolta. Non è, invece, prevista la formazione antincendio e primo soccorso (interpello 13/2013 Ministero del Lavoro);
- fornire informazione sulle politiche aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- in caso di fornitura di attrezzature, queste devono essere conformi alle norme di cui al Titolo III;
- per i lavori al videoterminale, si applica in toto il Titolo VII (Utilizzo di attrezzature munite di videoterminali).
Viene specificato che è facoltà del datore di lavoro e delle rappresentanze sindacali di accedere al domicilio del lavoratore per verificarne le condizioni di sicurezza relativamente alla postazione di lavoro e non anche ai rischi legati all’ambiente di lavoro di per sè (incendio, rischi meccanici ecc.). L’accesso al domicilio dovrà essere pianificato con l’accordo del lavoratore.
Il lavoratore ha diritto di richiedere una verifica delle condizioni di sicurezza.
Interessante la previsione che richiede al datore di lavoro di ridurre l’isolamento del lavoratore a domicilio permettendogli l’accesso all’azienda o ai suoi dati.