Come previsto, in data 30 giugno si sono riunite le parti sociali per aggiornare il protocollo d’intesa per il contenimento della diffusione del virus SARS-SoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Di seguito le novità rispetto all’edizione del 6 aprile 2021:
- In premessa viene richiamata la Circolare 1/2022 del Ministero della Pubblica Amministrazione che recepisce la cessazione dell’obbligo di mascherine nei locali chiusi e rimanda ai datori di lavoro la decisione se mantenerne o meno l’obbligo in considerazione dei rischi specifici. Questo richiamo, insieme al punto specifico sulle mascherine, sembra richiamare un obbligo variabile a seconda delle condizioni di lavoro;
- Il singolo datore di lavoro aggiorna il protocollo definendo eventuali misure più restrittive, rispetto al minimo indicato nel documento, previa consultazione delle rappresentanze sindacali;
- Spariscono i divieti connessi ai contatti stretti con soggetti positivi;
- La misura della temperatura all’ingresso rimane una possibilità a scelta del datore di lavoro. In caso di temperatura superiore a 37.5 °C, il lavoratore non potrà accedere ma dovranno immediatamente indossare le maschere FFP2 e chiamare il proprio medico;
- Vengono recepite le indicazioni di gestione dei casi di positività ovvero 10 giorni di isolamento o 7 giorni in caso di dose booster e tampone negativo alla fine;
- Spariscono le procedure per gli esterni quali i servizi igienici dedicati, l’obbligo di rimanere sui mezzi per i corrieri, orari e percorsi specifici ecc. Rimane solo un generale obbligo di informazione agli appaltatori e verifica del rispetto delle disposizioni;
- Permane l’obbligo di pulizia giornaliera e sanificazione periodica e, in caso di positività, straordinaria;
- Garantire il costante ricambio d’aria negli ambienti di lavoro;
- Mascherine: sparisce l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi ma diventa obbligatorio, per il datore di lavoro, assicurare la disponibilità di mascherine FFP2 per permetterne a tutti i lavoratori l’utilizzo. L’obbligo di indossarle può essere determinato dal datore di lavoro su specifica indicazione del medico competente o dell’RSPP per specifiche mansioni e contesti lavorativi (lavori in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove no n sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro);
- L’accesso a spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) rimane contingentato e deve prevedere un a ventilazione continua e un tempo di permanenza ridotto;
- Continua a essere favorito l’ingresso a orari e accessi separati;
- Lavoro agile: rimane uno strumento utile per contrastare la diffusione del virus;
- Lavoratori fragili: il datore di lavoro, sentito il medico competente, definisce specifiche misure per i lavoratori fragili;
- Permane l’obbligo di attivare e mantenere il comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo.
Il documento può essere scaricato in allegato alla news su AimSafe: