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Attorno alla figura dell’RLS si è sviluppata una normativa confusa, chiarimenti che non hanno migliorato la situazione, decreti mancanti e le classiche leggende metropolitane sviluppate ad arte.
In questo articolo proveremo a fare un po’ di chiarezza, per quanto possibile. All’indirizzo:

https://www.aimsafe.it/static/news.php?pk_news=162

troverete anche alcuni strumenti utili:
1) avviso per la richiesta di elezione dell’RLS (in presenza o meno delle rappresentanze sindacali);
2) verbale di elezione dell’RLS;
3) schede di voto;
4) lettera di comunicazione all’INAIL di mancata elezione dell’RLS.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un lavoratore che viene ELETTO dai lavoratori al fine di poterli rappresentare, direttamente verso il datore di lavoro, per quanto concerne le tematiche della sicurezza e salute dei lavoratori stessi.
Rispetto ai colleghi, all’RLS vengono applicate le tutele già riservate ai rappresentanti sindacali riguardo il licenziamento e il trasferimento. Questo permette all’RLS di non temere eventuali ritorsioni di un datore di lavoro a seguito delle sue segnalazioni.

Andiamo per ordine e proviamo a seguire i vari passaggi che l’azienda deve percorrere:

1) poichè l’RLS viene eletto dai lavoratori e non nominato dal datore di lavoro, non potrà essere quest’ultimo a indire le elezioni, ma dovrà informare i lavoratori del loro DIRITTO di eleggere l’RLS e lasciare a loro spazio e tempo sufficiente per l’elezione. Per farlo, il datore di lavoro può usare il modello di documento allegato al presente articolo;

2) se i lavoratori indicono l’elezione, il datore di lavoro potrà decidere di fornire loro strumenti formali per lo svolgimento e la verbalizzazione dell’elezione. Naturalmente, all’elezione non prenderà parte il datore di lavoro. Votano tutti i lavoratori a suffragio universale e scrutinio segreto. Salvo diverse indicazioni del CCNL, può candidarsi qualsiasi lavoratore a prescindere dalla tipologia contrattuale. Dalla riunione, potrebbe anche emergere, soprattutto nelle micro imprese, che nessun lavoratore si candida e che, quindi, i lavoratori “rinunciano” ad eleggere il loro Rappresentante.
Si possono avere diverse situazioni:
a) aziende con meno di 15 lavoratori: si procede all’elezione diretta dell’RLS;
b) aziende con più di 15 lavoratori dove non siano presenti rappresentanze sindacali: si procede all’elezione diretta dell’RLS;
c) aziende con più di 15 lavoratori dove siano presenti rappresentanze sindacali: si procede all’elezione o designazione dell’RLS tra i membri delle rappresentanze sindacali.
Ricordiamo, infine, che il numero di RLS deve essere:
– 1 RLS per le aziende fino a 200 lavoratori;
– 3 RLS per le aziende da 201 a 1000 lavoratori;
– 6 RLS per le aziende con più di 1000 lavoratori.

3) ricevuti i risultati della riunione, il datore di lavoro dovrà:
a) se è stato eletto un RLS interno, dovrà procedere alla comunicazione online sul sito dell’INAIL entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo all’elezione e dovrà mandare il nuovo RLS a frequentare specifico corso di formazione della durata di almeno 32 ore. Ricordiamo che il corso può essere organizzato da chiunque, anche dal datore di lavoro stesso, ma che le docenze dovranno essere affidate a docenti qualificati ex D.I. 06/03/2013. Il corso non può essere erogato a distanza;
b) se non è stato eletto nessun RLS, si rimanda a quanto previsto al punto 4.

4) se dalla riunione non viene eletto alcun Rappresentante, il datore di lavoro, ricevuta tale notizia, dovrà operare in uno di questi modi:
a) se fa parte di settori dove sono stati riconosciuti a livello nazionale mediante accordi specifici di rappresentanza (al momento ci risulta l’edilizia e l’artigianato), il datore di lavoro aderisce ai relativi organismi paritetici ed enti bilaterali per ricevere da questi l’assegnazione di un RLS territoriale. Il nominativo dell’RLS territoriale non deve essere comunicato all’INAIL;
b) negli altri casi, dovrà comunicare tale decisione dei lavoratori all’INAIL competente per territorio. La normativa, infatti, prevede che, in questi casi, l’azienda aderisca ad un fondo istituito presso l’Istituto, con il quale finanziare le attività degli RLS territoriali non collegati ai soggetti di cui alla lettere precedente. Il fondo, attualmente, non è ancora stato istituito.

5) rinnovo: sebbene il D.Lgs. 81/2008 non preveda una scadenza del “mandato” dell’RLS, alcuni CCNL prevedono una durata, generalmente, di 3 anni. si consiglia, quindi, di procedere al rinnovo dell’elezione ogni 3 anni. Se, in occasione di una nuova elezione, viene ribadito l’RLS eletto nella tornata precedente, non è necessario procedere alla comunicazione del nominativo sul sito dell’INAIL.

6) aggiornamento della formazione. Il datore di lavoro deve inviare l’RLS a frequentare corsi di aggiornamento in base al numero di lavoratori:
a) inferiore a 15 lavoratori: la norma non fissa una durata minima annuale dell’aggiornamento che va comunque svolto in caso di modifiche ai rischi aziendali, alla normativa o alla tecnica;
b) 15-50 lavoratori: almeno 4 ore all’anno di aggiornamento;
c) superiore a 50 lavoratori: almeno 8 ore di aggiornamento all’anno.
L’aggiornamento può essere organizzato da qualsiasi soggetto, anche dal datore di lavoro stesso e potrà essere erogato in due modi:
– corso di formazione: massimo 35 allievi e docente qualificato;
– seminario: nessun limite di persone e nessun requisito per il personale docente.
Il seminario non potrà coprire più del 50% del monte ore previsto per legge. Non è possibile partecipare a corsi di formazione a distanza neanche per l’aggiornamento.

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