E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 229/2021 relativo a:
1. impiego dei Green pass potenziato;
2. durata della quarantena.
Green Pass
Dal 10 gennaio si aggiungono, alle attività per le quali è già ora previsto l’obbligo di super green pass (da vaccino o da positività), le seguenti attività:
1. strutture ricettive;
2. sagre, fiere, convegni, congressi;
3. feste collegate alle cerimonie;
4. uso di trasporto pubblico locale;
5. impianti di risalita;
6. servizi di ristorazione anche all’aperto;
7. piscine, sport di squadra e di contatto, centri benessere anche all’aperto;
8. centri culturali, sociali e ricreativi.
Quarantena
La modifica riguarda il successivo punto 1 ma, anche con l’occasione della Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021, giova ricordare l’applicazione della quarantena in tutti i casi di contatto stretto ad alto rischio.
1. Soggetti vaccinati o guariti da meno di 120 giorni: niente quarantena per i contatti stretti ma obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto. In caso di sintomi, fare tampone (molecolare o antigenico) da ripetere, se ancora sintomatici, al quinto giorno;
2. Soggetti vaccinati da più di 120 giorni: quarantena di 5 giorni con test molecolare o rapido alla fine;
3. Soggetti non vaccinati o vaccinati con prima dose da meno di 14 giorni: quarantena di 10 giorni più tampone molecolare o antigenico alla fine.
4. Soggetti sintomatici: tampone subito e, se ancora sintomatici, dopo 5 giorni;
5. operatori sanitari: tampone ogni giorno fino al quinto giorno dall’ultimo contatto.