Interpello 11/2016: riporta l’indicazione che è obbligatorio valutare i rischi legati alle condizioni politiche e di eventuali rischi di epidemie presenti in alcune parti del mondo. Si ribadisce, in sostanza, l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori a prescindere dall’origine.
Interpello 12/2016: si riporta il fatto che la segnaletica stradale, sebbene preveda funzionamento di delimitazione, non è configurabile come delimitazione di cantiere ex art. 109 D.Lgs. 81/2008.
Interpello 13/2016: la risposta determina che, se il PSC prevede l’uso della piattaforma come misura di riduzione dei rischi da interferenza, questi sono configurabili come costi per la sicurezza.
Interpello 14/2016: la risposta indica che i costi di trasferimento (rimborso chilometrico, costo dei mezzi pubblici ecc.) che il lavoratore sostiene per andare a fare la visita medica devono essere a carico del datore di lavoro e che anche il tempo di trasferimento da e per la visita medica sono conteggiati come orario di lavoro.
Interpello 15/2016: prevede che i medici della guardia medica debbano essere sottoposti a controlli sanitari nel caso si configuri un rapporto di subordinazione ovvero nel caso in cui si configuri la presenza di un datore di lavoro. Si ribadisce, in sostanza, l’effettività nella definizione di lavoratore a prescindere dalla tipologia contrattuale applicabile.
Interpello 16/2016: prevede che anche nelle aziende con solo soci lavoratori, la designazione dell’RLS territoriale sia prevista solo in caso di mancata elezione di un RLS interno, questo anche nel caso in cui eventuali accordi di settore prevedano diversamente.
Interpello 17/2016: prevede che, anche nel caso di addetti ai carro attrezzi che appongono della segnaletica stradale devono frequentare corso ex D.I. 04/03/2013 ovvero il corso per addetti e preposti alla segnaletica stradale.
Interpello 18/2016: viene ribadito che la formazione in e-learning per RSPP e ASPP è permessa solo per il modulo A.
Interpello 19/2016: molto interessante la risposta che determina che, in presenza di personale infermieristico in numero adeguato durante l’intero orario di lavoro, non sarà necessario procedere alla designazione di incaricati del primo soccorso. Per quanto concerne la formazione, questa è da ritenersi svolta per l’abilitazione e l’aggiornamento assolto con l’obbligo di aggiornamento previsto (crediti ECM).