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Durante l’estate sono state introdotte diverse novità in merito alla prevenzione incendi. Di seguito riportiamo un elenco dei provvedimenti più rilevanti:
– L’art. 1bis della L. 116/2014 di conversione del Dl 91/2014 (Disposizioni urgenti, fra le altre, per il settore agricolo, la tutela ambientale…) ha esonerato gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi dall’obbligo di eseguire le procedure del nuovo regolamento di semplificazione della prevenzioni degli incendi (Dpr 151/2011). Gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore… non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al Dpr 151/2011.
– Il decreto 16/7/14 pubblicato sulla Gezzetta Ufficiale del 29/7/14 ha introdotto un nuova regola tecnica di prevenzione incendi per gli asili nido. Permane la distinzione tra asili con meno di 30 persone e asili con più di 30 persone. Le prescrizioni tecniche più restrittive riguardano ovviamente gli asili con più di 30 persone, che vengono distinti tra asili di nuova costruzione e quelli già realizzati. Le prescrizioni principali per queste attività sono: carico d’incendio specifico delle attività che non deve superare 300MJ/mq; le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 45-90, a seconda dell’altezza antincendio; classe di reazione dei tendaggi; scale; impianti di sollevamento; obbligo di redazione del piano di emergenza e prove di evacuazione da ripetersi tre volte l’anno.

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