E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 299 del 24 dicembre 2011 Decreto ministeriale concernente: Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio” con il quale viene posticipato di due anni il termine entro il quale provvedere alla sostituzione delle maniglie e maniglioni antipanico con quelli etichettati “CE”.
L’obbligo della sostituzione era entrato in vigore il 3 novembre 2010, più di un anno fa. Pertanto, la nuova scadenza è fissata a novembre 2012.
L’uso di maniglioni antipanico è disciplinato, in maniera specifica, dal D.M. 03/11/2004. Questo decreto si applica a tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.
Tutti i dispositivi di apertura devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e su di essi deve essere apposto il caratteristico marchio “CE”.
I sistemi di apertura UNI EN 179 sono maniglie, che presentano però specifiche caratteristiche. La norma UNI EN 1125, disciplina invece i caratteristici maniglioni antipanico.
In base al decreto, a seconda della tipologia di attività e affollamento, si rende necessario adottare sistemi di apertura specifici:
Maniglia UNI EN 179, risulta obbligatoria nei seguenti casi:
1) attività aperte al pubblico dove la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
2) attività non aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da 9 a 26 persone.
Maniglione antipanico UNI EN 1125, risulta obbligatorio quando:
1) attività aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
3) locali in cui sono previste lavorazioni e materiali con pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio con più di 5 addetti.
Per quanto riguarda la realizzazione, la fornitura e la posa in opera, i vari soggetti sono destinatari di obblighi specifici:
Il produttore deve fornire le istruzioni per la scelta, l’installazione e la manutenzione.
L’installatore deve eseguire l’installazione nel rispetto delle indicazioni del produttore e rilasciare dichiarazione di corretta posa.
Il titolare dell’attività deve conservare la dichiarazione di corretta installazione, effettuare la manutenzione dei dispositivi in accordo a quanto previsto dal produttore, annotare sul registro dei controlli antincendio le operazioni di manutenzione e controllo effettuate.