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In udienza presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e Privato), l’On. Di Piazza, sottosegretario di Stato con deleghe al Lavoro e Politiche Sociali, ha risposto ad una interrogazione di Chiara Gribaudo, del Partito Democratico, sulle possibili responsabilità del datore di lavoro, nel caso in cui, uno dei propri lavoratori, risultasse positivo al Coronavirus e, in base al D.L. Cura Italia, questo venga trattato come infortunio.

Questi i passaggi più importanti della risposta del sottosegretario:
“‘articolo 42 citato, non modifica, anzi conferma, anche per i contagi da nuovo coronavirus, i principi generali applicati per il riconoscimento delle prestazioni a favore di tutti i lavoratori in caso di infortunio, ciò al fine di evitare ogni possibile discriminazione.”
“per quanto riguarda le conseguenze per i datori di lavoro cui fanno riferimento gli odierni interroganti, si può ritenere che la diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole.”
“Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica.”
“Sull’esonero della responsabilità, peraltro, l’articolo 42 del decreto-legge n. 18 del 2020 è in parte già intervenuto in ambito assicurativo, prevedendo l’esclusione dei casi riconosciuti di malattia da coronavirus dal bilancio infortunistico dell’azienda.”

Conclusioni:
l’aver equiparato l’infezione da Coronavirus all’infortunio, non ha, necessariamente, determinato un aggravio della responsabilità prevenzionistica del datore di lavoro, ma si tratta di una mera questione economica. Poiché il Governo, in accordo con le parti sociali, ha dato indicazioni sufficienti alle aziende per operare in sicurezza, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile solo in caso di mancata applicazione di quanto previsto e non anche di eventi capitati pur nel rispetto delle norme previste.

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