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Il Decreto Ministeriale del 31/05/1999 prevede una serie di attività vietate ai lavoratori con contratto temporaneo (lavoratori interinali). Sono previste due ambiti di attività vietate:
1) Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio:
recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attivita’ subacquea;
manipolazione di materie esplodenti in attivita’ di produzione, deposito e trasporto.
2) Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave.
agenti cancerogeni, di cui al titolo VII del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
amianto;
cloruro di vinile monomero;
2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali;
radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

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