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Pur avendo affrontato nelle nostre newsletter passate il mondo del volontariato, un recente documento dall’associazione Ciessevi (Centro Servizi per il Volontariato nella Provincia di Milano) dal titolo “La tutela dei lavoratori e dei volontari nelle OdV e negli enti non profit a base volontaria” e a cura dell’avv. Marco Quiroz Vitale e dell’ing. Massimiliano Zinesi ha aperto alcune questioni molto interessanti.
Occorre fare una doverosa premessa ricordando che sono soggette, in linea di massima, agli obblighi documentali e formativi del D.Lgs. 81/08 solo le associazioni nelle quali siano presenti lavoratori dipendenti. I volontari, anche con piccoli rimborsi spese, non figurano come lavoratori dipendenti purché si rispetti la legge 266 del 1991. Nei loro confronti si applicano le disposizioni dell’art. 21.
Un primo interessante aspetto che emerge dal documento del Ciessevi è quello relativo all’individuazione del datore di lavoro. Se in linea di massima fino ad oggi l’interpretazione comune era quella di assegnare al presidente della associazioni il ruolo di datore di lavoro, si segnala che, “fatto salvo il caso di una OdV che non si avvalga dell’opera di nessun lavoratore subordinato o ad esso equiparato (dove sostanzialmente non è presente e riconoscibile alcun datore di lavoro), analizzando il richiamo legislativo alla responsabilità dell’organizzazione con riferimento all’esercizio dei poteri decisionali e di spesa confrontato con la intrinseca ‘democraticità’ delle OdV, che spesso affidano tutte le decisioni all’organo direttivo, il datore di lavoro di una OdV risulta essere rappresentato, in linea generale, da tutte le persone componenti l’organo direttivo”.
Se risulta abbastanza chiaro che RSPP e RLS riguardino solo le OdV con dipendenti, questione più articolata è sicuramente quella del medico competente. A livello normativo i volontari “hanno la facoltà (nel caso svolgano un’attività per la quale è prevista) di avvalersi, seppur con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria”.
Si presentano due casi:
– OdV che hanno nominato un medico competente. In questo caso le OdV possono “inserire nell’accordo da stipulare con i volontari” le modalità per l’attuazione della sorveglianza sanitaria “avvalendosi del medico competente già nominato dalla OdV”;
– OdV che, non avendo lavoratori subordinati da sottoporre alla sorveglianza sanitaria, non hanno nominato il medico competente. In questo caso “allo stato attuale appaiono percorribili due soluzioni ben distinte: avviare i volontari presso gli istituti di medicina del lavoro oppure avviarli ad un medico competente di riferimento per l’organizzazione, anche se non formalmente nominato. In entrambi i casi si ritiene opportuno delineare la situazione nell’accordo con i volontari, in modo da assicurare loro l’opportunità di avvalersi della facoltà prevista dalla legislazione vigente”.
In merito al Documento Valutazione Rischi (DVR), si ricorda che l’obbligo riguarda solo le OdV con dipendenti e che nel computo dei lavoratori, al fine di delineare quali obblighi sussistono per le differenti OdV, non devono essere ricompresi i volontari.
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/Interpello%208-2014.pdf
http://www.ciessevi.org/news/notizie-da-ciessevi/pubblicato-linstant-book-aggiornato-sulla-sicurezza-nelle-organizzazioni-di

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