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L’uso di maniglioni antipanico è disciplinato, in maniera specifica, dal D.M. 03/11/2004. Questo decreto si applica a tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Tutti i dispositivi di apertura devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e su di essi deve essere apposto il caratteristico marchio “CE”. I sistemi di apertura UNI EN 179 sono maniglie, che presentano però specifiche caratteristiche. La norma UNI EN 1125, disciplina invece i caratteristici maniglioni antipanico. In base al decreto, a seconda della tipologia di attività e affollamento, si rende necessario adottare sistemi di apertura specifici: Maniglia UNI EN 179, risulta obbligatoria nei seguenti casi:

1) attività aperte al pubblico dove la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;

2) attività non aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da 9 a 26 persone. Maniglione antipanico UNI EN 1125, risulta obbligatorio quando:

  1.  attività aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
  2.  l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
  3.  locali in cui sono previste lavorazioni e materiali con pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio con più di 5 addetti.

Per quanto riguarda la realizzazione, la fornitura e la posa in opera, i vari soggetti sono destinatari di obblighi specifici: Il produttore deve fornire le istruzioni per la scelta, l’installazione e la manutenzione. L’installatore deve eseguire l’installazione nel rispetto delle indicazioni del produttore e rilasciare dichiarazione di corretta posa. Il titolare dell’attività deve conservare la dichiarazione di corretta installazione, effettuare la manutenzione dei dispositivi in accordo a quanto previsto dal produttore, annotare sul registro dei controlli antincendio le operazioni di manutenzione e controllo effettuate.

2 comments

  1. Gabriele Rossi

    Rispondi

    Salve,

    nel punto n.2 (attività non aperte al pubblico), con il termine “utilizzabile” a cosa si fa riferimento? Alla necessità di utilizzo contemporanea di un n. di persone da 9 a 26? Dunque l’ipotetica presenza (nello stesso lasso di tempo) all’interno del locale di un numero minimo di 9 e massimo di 26 persone?

    Grazie

    • Rispondi

      Buongiorno,

      nelle norme antincendio si fa, quasi sempre, riferimento al massimo affollamento previsto in base all’affollamento per metro quadrato indicato nelle regole di prevenzione incendi. Qualora l’attività non sia normata, è accettabile anche l”affollamento indicato all’interno della valutazione del rischio di incendio, qualora inserito, oppure una dichiarazione del titolare dell’attività.

      Grazie,
      Fabio Rosito

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