L’uso di maniglioni antipanico è disciplinato, in maniera specifica, dal D.M. 03/11/2004. Questo decreto si applica a tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Tutti i dispositivi di apertura devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e su di essi deve essere apposto il caratteristico marchio “CE”. I sistemi di apertura UNI EN 179 sono maniglie, che presentano però specifiche caratteristiche. La norma UNI EN 1125, disciplina invece i caratteristici maniglioni antipanico. In base al decreto, a seconda della tipologia di attività e affollamento, si rende necessario adottare sistemi di apertura specifici: Maniglia UNI EN 179, risulta obbligatoria nei seguenti casi:
1) attività aperte al pubblico dove la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
2) attività non aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da 9 a 26 persone. Maniglione antipanico UNI EN 1125, risulta obbligatorio quando:
- attività aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
- l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
- locali in cui sono previste lavorazioni e materiali con pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio con più di 5 addetti.
Per quanto riguarda la realizzazione, la fornitura e la posa in opera, i vari soggetti sono destinatari di obblighi specifici: Il produttore deve fornire le istruzioni per la scelta, l’installazione e la manutenzione. L’installatore deve eseguire l’installazione nel rispetto delle indicazioni del produttore e rilasciare dichiarazione di corretta posa. Il titolare dell’attività deve conservare la dichiarazione di corretta installazione, effettuare la manutenzione dei dispositivi in accordo a quanto previsto dal produttore, annotare sul registro dei controlli antincendio le operazioni di manutenzione e controllo effettuate.
Gabriele Rossi
Ing. Fabio Rosito