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Quesito: quale formazione deve avere l’operatore addetto all’uso di transpallet elettrici?

Risposta:  il transpallet elettrico rientra sicuramente nella disciplina del Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/2008 in quanto trattasi di attrezzatura di lavoro.

La suddetta norma prevede, all’art. 73:

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Quanto sopra, si esplica nel normale processo di formazione specifica dei lavoratori e nel processo di informazione previsto.
Sempre al medesimo articolo, il D.Lgs. 81/2008 prevede, per particolari attrezzature:

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Il transpallet presenta, effettivamente, alcuni rischi particolari ed essendo un mezzo, determina sul conducente delle responsabilità particolari. Pertanto, si rende necessario integrare la formazione obbligatoria con un’attività di formazione specifica e addestramento particolare sull’uso di queste attrezzature.
Per coloro che sono già in possesso di attestato di formazione quale addetto alla conduzione dei carrelli elevatori, si ritiene che siano in possesso delle conoscenze teoriche necessarie ma che sia necessario integrare l’addestramento sull’uso dell’attrezzatura circa le differenze tra questo e il carrello elevatore per il quale gli addetti sono stati formati.
La durata di questo addestramento non è normata in alcun modo ma si ritiene che un modulo di 2-4 ore possa essere assolutamente esaustivo.
Si segnala, invece, che i transpallet non sono stati inseriti nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che disciplina le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione e per le quali il processo di formazione e addestramento è completamente definito.

26 comments

  1. Giorgio prodi

    Rispondi

    Chiedevo un informazione come responsabile di magazzino:
    In azienda da sempre per caricare a volte su richiesta del l’autista gli di è sempre prestato il transpallet elettrico per posizionare il carico a suo piacimento . quindi il mio magazziniere gli porta i bancali e lui se li sistema nel camion .
    è una situazione che mi sono trovato sempre praticata da tempo addietro , è una regolare mi chiedo? ???
    Grazie
    saluti

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      purtroppo è una pratica molto comune ma non del tutto corretta. Si tratta, sebbene per un tempo ridottissimo, di concessione in uso di attrezzatura e, pertanto, va gestita in accordo con quanto previsto all’art. 72 del D.Lgs. 81/2008 che prevede questi passaggi:
      1) il concedente in uso, ovvero il Suo datore di lavoro, dichiara che l’attrezzatura è a norma ed è sottoposta ai controlli e alle manutenzioni previste dal costruttore;
      2) il datore di lavoro dell’utilizzatore, ovvero il datore di lavoro dell’autista, dichiara chi saranno coloro che utilizzeranno l’attrezzatura e che questi sono stati formati, informati e addestrati all’uso dell’attrezzatura in oggetto.

      Essendo Lei un responsabile di magazzino, ci sentiamo di cosigliarLe di chiedere, formalmente, al suo datore di lavoro, indicazioni circa l’opportunità o meno di continuare con questa pratica, visto che mettere in piedi lo scambio documentale sopra indicato risulta molto complicato.

      Farei notare come molti mezzi siano dotati di transpallet manuale che viene stoccato in un apposito alloggiamento sul fianco del mezzo. Sarebeb la soluzione preferibile in quanto, così facendo, ognuno usa le proprie attrezzature.

  2. Fabrizio

    Rispondi

    Buongiorno,
    Ho un dubbio che non riesco a risolvere. Non ho nessuno attestato o patentino (come si vuol chiamare) ma per mio conto riesco a utilizzare perfettamente il transpallet elettrico con pedana quindi uomo a bordo. Ho deciso di fare un corso per conseguire un patentino e quindi qualificarmi. Il mio dubbio è questo: quale corso devo fare? Non trovo nessun corso per questa macchina. Io vorrei fare un corso per carrelli elevatori così posso completare la mia esperienza anche nell’uso del carrello frontale (comunemente chiamato “muletto”) quindi se faccio questo corso, poi posso utilizzare senza problemi anche il transpallet elettrico uomo a bordo con il patentino del carrello elevatore? Spero di essere stato chiaro e che voi possiate darmi una volta per tutte delle delucidazioni. Grazie dell’attenzione. Saluti Fabrizio

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      il transpallet elettrico rientra tra le attrezzature di cui all’art. 71 comma 7 che richiedono conoscenze o responsbailità particolari. Per queste attrezzature, il datore di lavoro deve prendere le misure necessaria perchè le stesse siano utilizzate da lavoratori incaricati che hanno ricevuto informazione, formazione e addestramento.
      Questa attrezzatura non rientra tra quelle normate dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, quindi non esistono dei corsi generali su questa attrezzatura ma l’obbligo ricade sul singolo datore di lavoro. Questo, difficilmente, fa sì che gli enti organizzino corsi aperti su questo titolo, ma li organizzano per le singole aziende che ne fanno richiesta.

      Il corso per addetti alla conduzione dei carrelli semoventi industriali è sicuramente un percorso utile ma che non dà, salvo diversa valutazione del datore di lavoro, una formazione sufficiente anche per il transpallet.

      Se avesse bisogno di altre informazioni, non esiti a scrivermi

      Fabio Rosito
      fabio.rosito@sti-consulenze.it

  3. daniele

    Rispondi

    Salve a tutti…ho letto e ho capito che ogni vita le leggi sono fatte a favore dei datori di lavoro.io lavoro in una Cooperativa che ha in appalto la bergamaschi e Vimercate, qui la gente lavora senza un regolare contratto.,senza aver fatto nessuna formazione per usare carrelli elettrici con uomo a bordo ,si lavora in una sorta di ignoranza. ..voluta dal datore di lavoro

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      capisco il Suo rammarico e ci è capitato e capita tutt’ora di incrociare realtà come quelle da Lei descritte.
      Riteniamo, però, che il mondo sia cambiato rispetto ad una decina di anni fa e che ora ci sia lo spazio per indurre queste realtà a cambiare stile o uscire dal mercato. Questo si realizza, in particolare, proprio nel mondo degli appalti, dove la responsabilità solidale del Committente ha indotto in questi un impegno molto preciso proprio per controllare le aziende a cui loro affidano lavori.
      Esiste poi sempre la possibilità di fare esposti agli organi competenti.

      Le auguro di poter assistere al cambio di mentalità dell’azienda per cui lavora.

      A presto,
      Fabio Rosito

  4. rosa

    Rispondi

    Salve siccome in azienda ci occorre comprare un transpallet “uomo a bordo” volevo sapere se esso può essere usato dal nostro operatore anche con “piedi a terra” quindi senza uso della pedana.
    Il nostro modello è il seguente: BT SPE 125.
    In attesa di un suo gentile riscontro le porgo
    Cordiali saluti.
    Arch. Rosa Marrazzo

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,
      Ritengo che la risposta definitiva possa essere solo all’interno del manuale di uso e manutenzione. Qualsiasi risposta, se in contrasto con quanto riportato nel suddetto documento, sarebbe errata.

      Grazie,
      Fabio Rosito

  5. Bucci Michele

    Rispondi

    Svolgo attivita di autista trasporto di pedane varie.spesso mi capita di scaricare pedane pesanti..tipo volantini.farina.bevande varie……la domanda e questa….mi fanno usare traspallet manuale e no. Le dico che fatica faccio……..DOMANDA……per lo scarico di pedane pesanti bisogna usare il traspalldt elettrico ? cioe ‘ per usare il trap elettrico una pedana quanto deve pesare in quintali ?….
    Indirizzo imli……michelebucci62@libero.it

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      Per capire se l’attività di spinta è traino con l’uso di transpallet manuale e in una condizione di accettabilità o meno ci di deve riferire alla norma UNI ISO 11228-2 che prevede la misurazione dello sforzo e il confronto con valori di accettabilità tabellati. Le consiglio di chiedere al suo RLS se questa valutazione è stata fatta o per richiederla al datore di lavoro.

  6. Diego

    Rispondi

    Buongiorno, volevo sapere se con il transpallet elettrico con pedana è consentita la marcia con l’uomo a bordo (ovviamente sulla pedana) con le forche in avanti, naturalmente con le forche scariche o comunque con la visibilità libera. In caso potreste indicarmi la normativa di riferimento?
    Grazie

    • Rispondi

      Buongiorno,

      quando si parla di attrezzature, cosa si può fare e cosa no, lo definisce il produttore che lo riporta all’interno del manuale di uso e manutenzione.
      Questo è quello che prevede l’articolo 71 comma 4 che prevede che:
      “Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
      a. le attrezzature di lavoro siano:
      1) installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;”

      Nel caso specifico, in particolare, la risposta potrebbe non essere banale tenendo conto della distribuzione dei carichi e delle prove di stabilità dinamica a cui è stato sottoposto il mezzo.

      I transpallet con pedana reclinabile che conosco possono essere usati solo avanzando nel verso delle forche in quanto il timone si trova tra la pedana e le forche. Altri transpallet uomo a bordo, chiamati paperi, hanno, invece, il timone sul lato opposto rispetto alle forche e si usano, generalmente in avanti; per questi ultimi, direi che non ostano particolari condizioni che debbano vietare la marcia nel verso opposto , tuttavia, le condizioni ergonomiche non corrette (torsione della schiena o del collo) oltre ad una riduzione della visibilità rendono tale scelta accettabile solo quando non si può operare diversamente (ad esempio per scendere lungo superfici inclinate a mezzo scarico).

  7. Elisabetta

    Rispondi

    Buongiorno,
    L’attestato di addetti all’utilizzo del transpallet elettrico a timone va bene anche per la guida del muletto elettrico?
    Grazie

    • Rispondi

      Assolutamente no, in quanto il corso per muletti (carrelli industriali semoventi) è normato in maniera specifica e dettagliata dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 che ne impone durata, contenuti e caratteristiche del docente.
      Invece, nel caso dei transpallet, tali indicazioni non sono presenti, in quanto non vi è una norma di dettaglio che li definisce.

  8. Sabrina Gigliolo

    Rispondi

    Salve io non ho nessuna formazione per quanto riguarda il trespalet però mi obbligano ad usarlo anche se ci sono gli uomini che sono abilitati, a volte ho paura che potrei farmi male, a chi mi posso rivolgere per tutelarmi?

    • Rispondi

      Buongiorno,

      come avrà potuto capire dal mio articolo, la formazione sull’uso del transpallet, a differenza dei carrelli elevatori, non è normata in maniera specifica. Pertanto, non esiste un’abilitazione all’uso del transpallet. La formazione sull’attrezzatura, tranne che per quelle previste dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, potrebbe essere erogata anche all’interno del modulo di formazione specifica.
      Se ritiene di non essere in grado di usare il transpallet in virtù di questa formazione mancante, consiglio di segnalarlo al suo responsabile e/o al suo RLS perchè operino per fare in modo che l’azienda le eroghi la formazione opportuna.
      Le ricordo che l’articolo 20, obblighi dei lavoratori, al comma 1, vincola la responsabilità del lavoratore all’adeguatezza dei mezzi e della formazione.

  9. giulio

    Rispondi

    Buongiorno
    mi è capitato di rompere un la ruota di un transpallet elettrico in magazzino, danno causato da pavimentazione rotta(piastrelle).Chi è tenuto al pagamento del danno?dipendente o datore di lavoro?
    grazie
    Giulio

    • Rispondi

      Buongiorno,

      una risposta adeguata può essere data solo da un avvocato civilista.
      Consideri che civilisticamente, l’azienda generalmente è in possesso di assicurazioni atte a coprire i danni provocati anche dai propri collaboratori, salvo dolo o grave negligenza.

      Grazie,
      Fabio Rosito

  10. matteo

    Rispondi

    salve,
    esiste qualche legge o normativa che vieta l’utilizzo di transpallet elettrico in negozio durante l’orario di apertura al pubblico?

    • Rispondi

      Buongiorno,

      non esistono norme specifiche per la tutela dei liberi cittadini quali ospiti e clienti, ad eccezione dei portatori di handicap per i quali sono previste specifiche indicazioni legate alla conformazione del luogo di lavoro.
      Naturalmente, si applicano le indicazioni generali sempre il codice civile e penale per i quali è individuabile una responsabilità del gestore del punto vendita. Se, quindi, vi è il rischio di investimento il titolare deve considerare l’adozione di misure tecniche (segnaletica) o gestionali finalizzate a contenere i rischi onde prevenire contestazioni a seguito di eventi incidentali.

      Grazie,
      Fabio Rosito

  11. ANGELO BEGNI

    Rispondi

    Buongiorno,
    lavoro in un supermercato in centro Milano, nel passaggio recente non possiamo scaricare nel cortile del condominio per una vertenza con i condomini.
    Stiamo scaricando in strada roll con 500 kg di acqua con transpallet elettrico con presenza di sampietrini e terreno sconnesso e salite da passo carraio.
    Chiedevo se ci sono restrizioni in merito, considerato che solo il responsabile ha il patentino.

    • Rispondi

      Buongiorno,

      non esistono restrizioni specifiche, fatto salvo regolamenti locali che abbiano vietato lo scarico sul marciapiede. Chiaramente, si dovrà tenere conto di questo fattore che va a comprimere i tempi di scarico, nella valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico. Infatti, se poteste usare il cortile, ci sarebbe anche la possibilità dello scarico in un tempo più prolungato, cosa non possibile con le modalità descritte.
      Visto che il regolamento di condominio è un patto tra privati, non è possibile intervenire se non modificandolo.

  12. Samuel

    Rispondi

    Volevo sapere se nn è pericoloso usarlo su pavimentazione piastrellata in quanto la ruota nn avrebbe lo stesso attrito del cemento o asfalto quindi in caso lo si vuole fermare bruscamente la frenata si allungherebbe di più del doppio già fatto prove grazzie la domanda è anche è proibito usarlo su piastrelle?

    • Rispondi

      Buongiorno,

      l’articolo 71 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 prevede:
      2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
      a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
      b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
      c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
      d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

  13. Matteo

    Rispondi

    Sono sordo dalla nascita lavoro in un centro commerciale. Il datore di lavoro mi chiede di usare il transpallet manuale ma ho paura di non accorgermi in tempo di ostacoli o clienti mentre lo uso. Non sentendo infatti devo affidarmi alla vista ma non è semplice se devo condurre un carrello transpallet. Chiedo posso rifiutarmi?

    • Rispondi

      Buongiorno,

      l’articolo 18 comma 1 lettera c prevede: “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;”
      Il mio consiglio è di segnalare il proprio stato, in maniera formale per iscritto, al datore di lavoro. Qualora questi non decida altrimenti, può contattare il Suo RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
      Può anche provare a richiedere una visita medica straordinaria al Medico Competente dell’azienda, segnalando questa situazione. Non è detto che possa intervenire, non essendo un tema di sorveglianza sanitaria (malattie professionali) ma di rischi infortunistici per gli altri, però provare non nuoce.

      Spero possa risolvere

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