Quesito: quale formazione deve avere l’operatore addetto all’uso di transpallet elettrici?
Risposta: il transpallet elettrico rientra sicuramente nella disciplina del Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/2008 in quanto trattasi di attrezzatura di lavoro.
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Giorgio prodi
admin
Fabrizio
admin
daniele
admin
rosa
admin
Bucci Michele
admin
Diego
Ing. Fabio Rosito
Elisabetta
Ing. Fabio Rosito
Sabrina Gigliolo
Ing. Fabio Rosito
giulio
Ing. Fabio Rosito
matteo
Ing. Fabio Rosito
ANGELO BEGNI
Ing. Fabio Rosito
Samuel
Ing. Fabio Rosito
Matteo
Ing. Fabio Rosito