L’11 gennaio del 2012 entravano in vigore i 2 Accordi Stato Regioni sulla formazione.
L’11 gennaio 2017 scadranno i termini per l’aggiornamento dei lavoratori e dei datori di lavoro che già avevano frequentato la formazione obbligatoria prima dell’entrata in vigore degli Accordi.
Datori di lavoro
Entro l’11 gennaio 2017 dovranno frequentare corso di aggiornamento, tutti i datori di lavoro che hanno frequentato il corso per svolgere direttamente prima dell’11 gennaio 2012.
La durata dell’aggiornamento è fissata in:
6 ore per le attività a rischio basso
10 ore per le attività a medio rischio
14 ore per le attività ad alto rischio
Ricordiamo che i corsi per Datore di lavoro devono essere erogati solo da soggetti abilitati, tra cui gli enti di formazione accreditati.
Lavoratori, dirigenti e preposti
Entro l’11 gennaio 2017 dovranno frequentare corso di aggiornamento, tutti i lavoratorim dirigenti e preposti che hanno frequentato il corso obbligatorio prima dell’11 gennaio 2012.
La durata dell’aggiornamento è fissata in: 6 ore
Ricordiamo che i corsi per lavoratori, dirigenti e preposti possono essere erogati da qualsiasi soggetto purchè il formatore sia in possesso dei requisiti si cui al D.M. 06/03/2013.
Ricordiamo anche che, in base al recente Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, il corso di aggiornamento per dirigenti è valido anche come aggiornamento preposti e lavoratori, così come il corso di aggiornamento preposti è valido anche come aggiornamento lavoratori. Mentre un corso di aggiornamento per lavoratori, non è valido anche come aggiornamento dirigenti.