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Uno degli errori più comuni, nel mondo della formazione, è cadere nella trappola di organismi paritetici farlocchi.
Sui social abbiamo letto colleghi usare pure il termine Enti paritetici mischiando quelli che sono stati i protagonisti dl formazione fino a luglio 2016, gli enti bilaterali, e gli organismi paritetici.
E’ opportuno fare chiarezza sul tema degli Organismi Paritetici e formazione, per evitare di cadere in trappola.

Ne parlai anche in occasione dell’AimSafe Speed Training dedictao a hi può erogare la formazione.

La formazione e gli organismi paritetici

Prima indicazione:
la formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti, rls, antincendio e primo soccorso non richiede, al momento, requisiti specifici del soggetto organizzatore, come invece capita per RSPP/ASPP, attrezzature, segnaletica stradale, ponteggi, posizionamento su funi. Questo significa che, salvo diverse indicazioni regionali, la formazione può essere organizzata direttamente dal datore di lavoro o dal consulente, anche se non accreditato in Regione come ente di formazione.
L’ATTESTATO NON E’ NECESSARIO CHE SIA EMESSO DA UN ORGANISMO PARITETICO

Seconda indicazione:
il comma 12 dell’articolo 37, letto con la lente dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e, soprattutto, dell’accordo del 25/07/2012, non impone che gli attestati siano rilasciati dagli organismi paritetici ma che questi vengano informati, anche via email, dell’attività prevista.
LA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE NON PUO’ PREVEDERE COMPENSI PER L’ORGANISMO PARITETICO

Terza indicazione:
gli accordi, e non solo, specificano che la collaborazione debba avvenire con l’organismo Paritetico territoriale di competenza. Questo significa che devo cercare l’organismo Paritetico, competente rispetto al settore dell’azienda, e individuarlo a livello provinciale. Se non fosse presente a livello provinciale, devo cercarlo a livello regionale. Se non è presente a livello regionale, lo cerco a livello nazionale. ATTENZIONE: per essere organismo Paritetico, ci sono specifici requisiti (circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 luglio 2011, n. 20)

Quarta indicazione:
la mancata richiesta di collaborazione (comma 12) non è sanzionata e, come riportato nella nota del Ministero del lavoro 9483 del 2015.
LA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE, SEBBENE RIMANGA UN OBBLIGO, QUALORA NON EFFETTUATA NON PREVEDE UNA SANZIONE E NON INVALIDA LA FORMAZIONE

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