Il recente Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, dà finalmente attuazione al c.d. Decreto del Fare che prevedeva la possibilità di esoneri dalla formazione in casi di corsi che si sovrappongano in durata e contenuti.
Gli esoneri sono riportati all’allegato III del suddetto Accordo. AimSafe è in grado già ora di gestire questo nuovo elemento normativo.
La Legge 98/2013 “Decreto del Fare” (conferma del Decreto Legge 69/2013) modificava il D.Lgs 81/2008 rispettivamente agli art. 32 e 37, in modo da definire il principio che, se un soggetto frequenta un corso, non deve poi frequentarne un altro che, per durata e contenuti, è sovrapponibile al primo interamente o parzialmente.
AimSafe è già ora in grado di gestire l’esonero totale. Alla data di entrata in vigore dell’Accordo, ovvero il 22 luglio, il team, procederà all’aggiornamento dei dati dei corsi in modo che siano allineati alla nuova normativa.
Di seguito il testo del Decreto:
c) all’ articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.”;
d) all’articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.»;
L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, tra i vari elementi inseriti, prevede all’allegato III una serie di tabelle che vanno a definire gli esoneri dei vari corsi. Le tabelle riportano, sull’intestazione della riga, il corso di cui è in possesso il soggetto, e nelle caselle, il livello di esonero rispetto al corso relativo alla colonna.
Sono previsti 3 livelli:
Esonero totale: il corso relativamente alla riga, determina l’esonero dal frequentare i corsi relativamente alla colonna
Esonero parziale: il corso relativamente alla riga, determina l’esonero dal frequentare parte del percorso formativo per i corsi relativamente alla colonna
Frequenza: nessun tipo di esonero
Vediamo ora, figura per figura, gli esoneri totali o parziali previsti. Non vengono riportati i corsi che non hanno esonero.
RSPP che ha frequentato i moduli A, B e C
Esonero Totale:
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP
RLS
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Esonero parziale:
CSP/CSE
RSPP per titolo di studio + Modulo C
Esonero Totale:
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP
RLS
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
ASPP che ha frequentato i moduli A e B
Esonero totale:
RLS
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Esonero parziale:
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (bisogna frequentare il modulo 4)
CSP/CSE
ASPP per titolo di studio
Esonero Totale:
RLS
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Esonero Parziale:
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (bisogna frequentare il modulo 4)
CSE/CSP
Esonero totale:
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP
RSPP moduli A, B, SP2
RLS
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
DL rischio basso
Esonero totale:
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Esonero parziale:
RSPP modulo A
DL rischio medio (integrare con le ore e i contenuti che mancano)
DL rischio alto (integrare con le ore e i contenuti che mancano)
DL rischio medio
Esonero totale:
DL rischio basso
RSPP modulo A
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Esonero parziale:
DL rischio alto
Esonero parziale:
DL rischio alto (integrare con le ore e i contenuti che mancano)
CSE/CSP
DL rischio alto
Esonero totale:
DL rischio basso
DL rischio medio
RSPP modulo A
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Esonero parziale:
CSE/CSP
RLS
Esonero totale:
Lavoratori modulo generale
Preposti
Esonero parziale:
Dirigenti
RSPP modulo A
DL rischio basso
DL rischio medio
DL rischio alto
Dirigenti
Esonero totale:
Lavoratori
Preposto
DL rischio basso
Esonero parziale:
RLS
DL rischio medio
DL rischio alto
Preposto
Esonero parziale:
RLS
Dirigente
Alessandro
admin
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Ing. Fabio Rosito
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Nico T.
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