E’ stato emanato un decreto che aggiorna i contenuti del giudizio di idoneità, che il medico competente rilascia al lavoratore, e ai contenuti e modalità di comunicazione dei c.d. “dati aggregati”.
Il decreto è composto da soli 2 articoli, di cui il 2 relativamente all’entrata in vigore.
Art. 1
1. Al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 4, comma 1, dopo le parole: «esclusivamente per via telematica,» sono inserite le seguenti: «utilizzando unicamente la predetta piattaforma,»;
b) all’allegato I (Allegato 3A, decreto legislativo n. 81/2008) nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneita’ alla mansione» sono soppresse le parole «Firma del lavoratore» e la nota 13;
c) l’allegato II (Allegato 3B, decreto legislativo n. 81/2008) «Contenuti e modalita’ di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori» e’ sostituito dall’allegato al presente decreto.
Come previsto nell’articolo, al decreto è allegato il nuovo modello di comunicazione dei dati aggregati.
Rimangono alcuni problemi da affrontare, legati alla soppressione della firma:
- il datore di lavoro come può dimostrare di aver informato i lavoratori delle risultanze della sorveglianza sanitaria e, in particolare, delle prescrizioni assegnate?
- il lavoratore che volesse fare ricorso avverso il giudizio del medico, non avendo più la possibilità di firmare il certificato, come potrà contestare i tempi di ricorso?
Va indicato che la firma sul giudizio di idoneità non è vietata ma non è più un requisito minimo. Pertanto, i medici, potranno continuare ad usare modelli che prevedono la firma, oppure dotarsi di altri sistemi per comunicare ai lavoratori i risultati (es. tabelle con casella su cui apporre la firma).