Circolare INL 1/2018: modalità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso e prevenzione incendi
L’articolo 34 prevede che il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, possa anche svolgere il ruolo di incaricato antincendio e primo soccorso.
Come ricorderete, tale previsione era stata limitata alle aziende con massimo 5 addetti dal D.Lgs. 106/09.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 (noto come Job Act) tale limite è stato abrogato.
L’ispettorato nazionale del lavoro, con la Circolare 1 dell’11 gennaio 2018, riporta un’indicazione sicuramente utile proprio su questo tema.
Chiaramente, la presenza del solo datore di lavoro quale incaricato antincendio e primo soccorso risulterebbe insufficiente in quanto, in sua assenza, l’azienda rimarrebbe scoperta.
Diventa quindi essenziale analizzare la specificità aziendale per individuare il numero adeguato di membri della squadra di emergenza a cui, nei casi previsti dall’art. 34, potrà partecipare anche il datore di lavoro.
