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L’articolo 34 prevede che il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, possa anche svolgere il ruolo di incaricato antincendio e primo soccorso.
Come ricorderete, tale previsione era stata limitata alle aziende con massimo 5 addetti dal D.Lgs. 106/09.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 (noto come Job Act) tale limite è stato abrogato.
L’ispettorato nazionale del lavoro, con la Circolare 1 dell’11 gennaio 2018, riporta un’indicazione sicuramente utile proprio su questo tema.

La Circolare specifica che la previsione di cui all’articolo 34 non determina che il datore di lavoro sia l’unico incaricato antincendio e primo soccorso, ma che rimangono valide le previsioni di cui all’articolo 18 comma 1 lettera b riguardante la designazione di un numero adeguato di incaricati.
Chiaramente, la presenza del solo datore di lavoro quale incaricato antincendio e primo soccorso risulterebbe insufficiente in quanto, in sua assenza, l’azienda rimarrebbe scoperta.
Diventa quindi essenziale analizzare la specificità aziendale per individuare il numero adeguato di membri della squadra di emergenza a cui, nei casi previsti dall’art. 34, potrà partecipare anche il datore di lavoro.

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