Archivi autore: Dott. Riccardo Beria

D.m. 10 giugno 2014 – Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del Testo Unico.

Il 12 settembre 2014, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’elenco aggiornato delle malattie per per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del Testo Unico.

I cambiamenti sostanziali riguardano i tumori professionali. A titolo esemplificativo, vengono di seguito riportate alcune modifiche riguardo alle malattie della lista 1, LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ: tumori emolinfopoietici da denunciare a seguito dell’esposizione a benzene, il tumore della laringe e dell’ovaio per l’asbesto, l’epatocarcinoma per il cloruro di vinile, il mesotelioma peritoneale per le fibre asbestiformi, il tumore della vescia per l’arsenico.
Inoltre vengono specificati i tumori solidi secondari a radiazioni ionizzanti, la leucemia mieloide per la formaldeide, il tumore del polmone per la silice libera cristallina, il tumore del nasofaringe per le polveri di legno, il tumore del polmone nelle fonderie del ferro e dell’acciaio, nell’industria della gomma: il tumore polmonare, dello stomaco ed il linfoma, l’epatocarcinoma da aflatossina B1, il melanoma oculare nel saldatore, il tumore del polmone nelle emissioni diesel, il tumore delle cavità nasali e paranasali delle polveri di cuoio, il tumore renale per il tricloroetilene.
Altre modifiche, non sostanziali, riguardano le patologie muscolo scheletriche, in riferimento al gruppo 2 “malattie da agenti fisici”.

Disabilità e lavoro: la gestione delle emergenze.

L’inail ha pubblicato due documenti intitolati “Disabilità e lavoro: la gestione delle emergenze”, ideati per sensibilizzare l’utente su specifiche tematiche emergenti in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il fondamento normativo si può rintracciare innanzitutto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in cui viene stabilito che il Datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza (art. 15 c. 1 lett. a) compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” (art. 28 c. 1) e, “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” (art. 18 c. 1 lett. c).
Queste indicazioni devono essere garantite anche per quanto riguarda la gestione delle emergenze, in cui viene specificato che “qualora siano presenti la- voratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità” (Allegato VIII-8.3.1 – D.M. 10/03/1998).
Al fine di supportare il compito del Datore di lavoro e del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, la circolare numero 4 del 01/03/2002 emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, puntualizza che il principio generale deve essere quello di coinvolgere, dove possibile, gli interessati nelle diverse fasi del processo; conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori; progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri lavoratori.
Sono presenti tre macro-settori di intervento: la valutazione del rischio, le misure edilizie ed impiantistiche e le misure organizzative e gestionali.
Ancora oggi la suddetta Circolare rappresenta un valido strumento a supporto dalla redazione dei piani di gestione dell’emergenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nelle aziende dove sono presenti lavoratori con disabilità.

Medico competente: dal 2014 comunicazioni solo online

Il 2014 porta una novità sostanziale in ordine alle comunicazioni poste in carico al medico competente. Dopo la fase di sperimentazione avviata nel 2013, a partire da quest’anno il medico competente ha l’obbligo di trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (in base all’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.), entro il primo trimestre di ogni anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in via telematica. Per coloro che hanno effettuato la comunicazione per l’anno 2012, la procedura permette facoltativamente l’importazione automatica dei dati per trasmetterli, aggiornati, per l’anno 2013.
La procedura telematica per l’invio. Il primo passo consiste nella registrazione, da parte del medico competente, al portale INAIL, attraverso la quale accede all’applicativo. Successivamente il medico procede all’associazione con l’unità produttiva di riferimento. Se questa non fosse già presente nell’archivio Inail, il medico può effettuarne l’inserimento. Al termine di queste operazioni, il medico competente compila la comunicazione e la trasmette alle ASL.

Formazione Finanziata: Fondimpresa presenta il nuovo Avviso 2/2012

Fondimpresa conferma le linee di finanziamento per le piccole e medie imprese (Avviso 4/2010 e Avviso 6/2011) nell’ambito di un unico Avviso riservato alle PMI di minori dimensioni, anche neoaderenti.

Alle imprese che hanno aderito nel periodo compreso tra il 1° marzo 2012 e il 28 febbraio 2013, viene infatti consentita la presentazione del Piano formativo anche nel caso in cui l’INPS, non abbia ancora inviato la relativa quota di versamenti destinata al Fondo. In tale evenienza, il costo del Piano a preventivo è finanziato con le risorse del “Maturando” assegnato dal sistema informatico sul “Conto Formazione” dell’azienda neoaderente e, per la differenza, con il contributo aggiuntivo di Fondimpresa (“Conto di Sistema”).

Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi aziendali approvati con l’Avviso sono complessivamente pari ad euro 16.500.000,00.

Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul “Conto Formazione” dal 3 settembre 2012 fino al 31 luglio 2013, nella misura massima di 8.000 euro per Piano, secondo le modalità e le condizioni previste dall’Avviso.

Le piccole e medie imprese, neo aderenti e non, posso iscriversi a Fondimpresa e presentare un piano formativo entro il 31 Luglio 2013.

Rendere accessibile la formazione alle aziende (anche quelle di piccole dimensioni) e ai lavoratori. Contributo alla formazione fino a 8.000 €.

Fondimpresa, fondo interprofessionale per la formazione contunua costituito da Confindustria e dalle Organizzazioni Sindacali, con l’Avviso n. 6/2011 intende promuovere, con la concessione di un contributo aggiuntivo alle risorse del “conto formazione” aziendale, l’immediato accesso alla formazione dei lavoratori delle imprese di dimensioni minori che hanno aderito recentemente al Fondo. Quando l’azienda aderisce al Fondo, un quota pari allo 0,30% del contributo INPS che l’azienda già versa regolarmente, viene affidata Fondimpresa. L’iscrizione è gratuita, revocabile, e non comporta oneri futuri.

Tramite l’adesione a Fondipresa, l’azienda può redigere un piano formativo, presentarlo al Fondo, e una volta autorizzato, svolgere la formazione. A seguito della presentazione del rendiconto, Fondimpresa rimborsa l’azienda entro 60 giorni.

S.T.I., Studio Tecnico Integrato, offre alle aziende la consulenza per accedere a sfruttare questa opportunità. Dall’adesione a Fondimpresa, alla presentazione del Piano Formativo, allo svolgimento della formazione e conseguente rendicontazione, accompagnamo l’azienda e ne siamo partner operativi. Questa attività rientra totalmente nei costi che vengono rendicontati al Fondo.

Si tratta di una possibilità vera per le aziende, che credono nella formazione come investimento per l’azienda stessa e per i suoi dipendenti. Grazie alle possibilità offerte da Fondimpresa, questa formazione può essere finanziata, quindi senza costi aggiuntivi per l’azienda.