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il 5 gennaio 2018 entrerà in vigore il D.M. 3 novembre 2017, n. 195 che definisce “la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”.
Alcuni elementi riguardano la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
Scopriamo quali.

Articolo 4 comma 10 lettera c:
“ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza. ” Naturalmente, i lavoratori in alternanza scuola lavoro sono riconducibili ai “lavoratori” di cui all’art. 2 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008 e ad essi si applica quanto previsto all’art. 20, con indicazioni ben più specifiche di questa indicazione di massima.

Formazione
L’articolo 5 comma 1 prevede che l’istituto effettui la formazione generale (4 ore) mentre la formazione specifica è a carico della struttura ospitante da erogare all’ingresso nella struttura. Eventuali accordi in convenzione possono prevedere che la formazione specifica sia erogata dall’istituto. L’organizzazione dei corsi è di competenza dei dirigenti scolastici.

Tutor
Il decreto disciplina il numero di tutor in base al livello di rischio della struttura, come previsto nell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011:
5 allievi per 1 tutor rischio alto
8 allievi per 1 tutor rischio medio
12 allievi per 1 tutor rischio basso

Sorveglianza sanitaria
Nel caso in cui sia necessaria la sorveglianza sanitaria, questa viene effettuata dalle ASL, salvo diversi accordi in fase di convenzione. Qui sorge il dubbio circa la reale capacità di un medico che non sia quello competente, di determinare l’idoneità ad una mansione che, sostanzialmente, non conosce.

Assicurazione
Gli studenti sono coperti da assicurazione INAIL a cura dell’istituto.

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  1. Pingback: Alternanza Scuola Lavoro: la piattaforma del MIUR e la formazione sicurezza dell'INAIL | S.T.I.

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