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L’accoglienza dei migranti ha determinato un aumento di attività lavorative legate a questo fattore. L’attività, sostanzialmente, si svolge in strutture di questo tipo:

  1. alberghi adibiti completamente o parzialmente all’accoglienza. Per queste strutture, trovano applicazione tutte le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e le norme di prevenzione incendi quali il D.P.R. 151/11 e il D.M. 9/04/1994. Spesso, queste strutture, sono già dotate di tutti gli apprestamenti necessari in quanto, salvo le strutture con capienza inferiore a 25 posti letto, erano già soggette al controllo dei Vigili del Fuoco;
  2. scuole, caserme ecc. Anche in questo caso, le strutture sono già di per sè soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e, quindi, prevedibilmente in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
  3. alloggi: in questo caso, l’attività di lavoro degli operatori, si svolge in contesti precedentemente non soggetti alle norme specifiche antincendio o di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Tuttavia, in accordo con l’art. 62 comma 1 D.Lgs. 81/2008, anche questi alloggi diventano luogo di lavoro in quanto accessibili agli operatori, sebbene in maniera saltuaria, per le attività di assistenza e accompagnamento dei migranti.

A conferma di questo, riteniamo utile richiamare la circolare 25 maggio 2015, prot. n. 5178 – Centri di accoglienza per immigrati del Ministero dell’Interno, Dip. VV.F.

Prendendo in considerazione nello specifico il caso 3, ricordiamo i principali adempimenti da realizzare:

  1. segnaletica di sicurezza: è necessario installare cartelli indicanti le vie di esodo dall’alloggio, il divieto di fumare e la segnalazione dei presidi antincendio e primo soccorso;
  2. presidi antincendio: ipotizzando che questi alloggi siano a basso rischio di incendio, si ritiene necessario installare un estintore a polvere 34A-233B-C, ogni 200 metri quadrati. L’estintore dovrà essere appeso a parete e adeguatamente segnalato, oppure installato su piantana;
  3. illuminazione di emergenza: l’alloggio, in quanto luogo di lavoro, dovrà essere dotato di illuminazione di emergenza da realizzarsi, ad esempio, installando lampade con batteria tampone;
  4. verifiche della messa a terra: essendo un luogo di lavoro, trova applicazione il D.P.R. 462/01, quindi si rende necessario sottoporre gli alloggi a verifiche periodiche di messa a terra con una periodicità, prevedibilmente, di 5 anni. Ricordiamo che la verifica di messa a terra deve essere eseguita da organismi notificati;
  5. documentazione: sarà necessario recuperare o predisporre la documentazione relativa all’alloggio quali:
    1. certificato di agibilità;
    2. dichiarazione di conformità e progetto degli impianti;
    3. piano di emergenza, per gli alloggi con più di 10 persone presenti;
    4. denuncia dell’impianto di messa a terra;
    5. valutazione del rischio di incendio.
  6. formazione: gli operatori, oltre alla formazione generale e specifica, dovranno frequentare corso di formazione per incaricati antincendio e primo soccorso in quanto opereranno in strutture dove non sono presenti altre persone formate. Inoltre, si consiglia di valutare il rischio legato al lavoro isolato e l’eventuale adozione di strumenti di controllo a distanza quali dispositivi uomo a terra.

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