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Quesito: un operatore che usa scale portatili deve essere sottoposto a controlli per l’alcool?

Risposta: l’allegato I dell’Accordo Stato Regioni 16/03/2006 relativamente alle “ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ O LA SALUTE DEI TERZI” previsto dalla Legge 125/2001, tra le attività riporta:
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
In base a questa voce, per chi svolge le attività sopra riportate, vige il divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e l’obbligo, da parte del datore di lavoro di sottoporli ai controlli sanitari eventualmente previsti dalle norme nazionale e/o regionali.
Per quanto concerne le scale, si parla di “attività in quota, oltre i due metri di altezza“. Non si parla nè di semplice accesso o di lavoro in quota ma di un generico “attività”.
Pertanto, si ritiene che l’uso delle scale preveda il divieto, per l’operatore, di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e, per il datore di lavoro, l’obbligo di sottoporre i lavoratori a controlli di assenza di alcool dipendenza e/o di controlli alcolimetrici, in accordo con le procedure regionali, quando l’operatore superi i due metri di altezza dal piano stabile, misurati dai piedi dell’operatore quando svolge la prevista attività.

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