Scale e verifica dell’alcool dipendenza

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Quesito: un operatore che usa scale portatili deve essere sottoposto a controlli per l’alcool?

Risposta: l’allegato I dell’Accordo Stato Regioni 16/03/2006 relativamente alle “ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ O LA SALUTE DEI TERZI” previsto dalla Legge 125/2001, tra le attività riporta:
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
In base a questa voce, per chi svolge le attività sopra riportate, vige il divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e l’obbligo, da parte del datore di lavoro di sottoporli ai controlli sanitari eventualmente previsti dalle norme nazionale e/o regionali.
Per quanto concerne le scale, si parla di “attività in quota, oltre i due metri di altezza“. Non si parla nè di semplice accesso o di lavoro in quota ma di un generico “attività”.
Pertanto, si ritiene che l’uso delle scale preveda il divieto, per l’operatore, di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e, per il datore di lavoro, l’obbligo di sottoporre i lavoratori a controlli di assenza di alcool dipendenza e/o di controlli alcolimetrici, in accordo con le procedure regionali, quando l’operatore superi i due metri di altezza dal piano stabile, misurati dai piedi dell’operatore quando svolge la prevista attività.
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Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

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