Share Button
Il D.Lgs. 81/2008, nell’assegnare le responsabilità, adotta una nomenclatura che, in alcune situazioni, può essere fuorviante.
 
E’ il caso, ad esempio, del dirigente. Questa figura non viene individuata in base alla tipologia contrattuale ma in base alla funzione svolta.
 
L’articolo 2 comma 1 lettera d riporta la definizione di dirigente, in questi termini:
persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;“.
 
Il dirigente per la sicurezza, quindi, è colui che, in base al ruolo ricoperto:
 
– attua le direttive del datore di lavoro, che rimane il principale responsabile in materia di prevenzione, almeno per quanto concerne le direttive, intese come indicazioni strategiche derivanti dalla valutazione dei rischi;
 
– organizza l’attività lavorativa: ovvero è persona che ha, tra i poteri, la possibilità di cambiare l’organizzazione dell’attività lavorativa intesa come assegnazione dei compiti alle persone, modifica delle procedure operative.
 
All’interno dell’articolo 18, sono riportati gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
 
L’articolo inizia con questa frase:
“Il datore di lavoro […] e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:”
 
Di estrema importanza l’indicazione “secondo le attribuzioni e competenze; questo significa che ogni persona, inquadrabile all’interno della definizione di dirigente ex art. 2 comma 1 lettera d, non è il destinatario di tutti gli obblighi di cui all’articolo 18, come invece accade per il datore di lavoro, ma solo degli obblighi riconducibili alla propria competenza funzionale.
 
Ad esempio, non spetterà al responsabile del magazzino comunicare all’INAIL il nominativo dell’RLS, a meno che questo non sia indicato nel proprio mansionario o abbia ricevuto istruzione in questo senso.
 
In accordo con l’articolo 299, il dirigente, come destinatario di eventuali contestazioni in caso di illecito, non viene individuato in base a lettere di nomina, organigrammi o altri documenti, ma in base all’effettivo svolgimento del ruolo di dirigente.
Tuttavia, risulta di estrema importanza che il singolo dirigente sia reso edotto delle proprie responsabilità anche mediante una lettera di incarico o attraverso una mera informazione, da abbinare alla formazione obbligatoria prevista all’interno dell’articolo 37 e declinata, sebbene non in maniera obbligatoria, all’interno dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *