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Il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 ha introdotto i criteri di qualificazione dei formatori. L’applicazione di quei criteri, ha sostanzialmente reso impossibile per il datore di lavoro, erogare direttamente la formazione ai propri lavoratori.

I datori di lavoro formati per svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, hanno “goduto” di un transitorio di 2 anni, terminato con il 18 marzo 2016, durante il quale potevano continuare ad erogare la formazione dei propri lavoratori. Terminato il transitorio, il datore di lavoro, per poter continuare ad erogare la formazione, doveva acquisire uno dei 6 criteri di cui al suddetto decreto.

Il 7 luglio 206, la Conferenza Unificata per il Coordinamento tra lo Stato e le Regioni, ha approvato un nuovo Accordo sulla formazione che ha modificato questo tema inserendo questa frase:

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione dei cui all’articolo sancito in sede di Conferenza […] relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti,anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Ma cosa si deve intendere per “requisito relativo alla capacità didattica”?

Ricordiamo che il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 prevede che un formatore sia in possesso di tre requisiti:

1) conoscenza;

2) esperienza didattica;

3) capacità didattica.

Questi tre requisiti, implicitamente, danno vita ai 6 criteri con il quale un soggetto può svolgere i compiti di formatore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Piccolo problema: quanto riportato nei criteri non viene esplicitato a quale dei tre requisiti dà in qualche modo risposta.

Quindi, l’esonero dall’esperienza didattica, quali requisiti dà “per buoni”?

Attraverso una domanda posta da un’associazione di categoria che non possiamo citare, ad un  funzionario che si occupa di formazione della Regione Piemonte, pare che la “capacità didattica” sia riferita al requisito, presente in 5 dei 6 criteri di definizione del formatore:

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tralasciando la mia opinione, questa considerazione determina il fatto che il datore di lavoro, abilitato a svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, possa erogare direttamente la formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, solo nel caso in cui sussistano questa condizione:

1) il datore di lavoro deve dimostrare o acquisire gli elementi mancanti per poter rientrare in uno dei 6 criteri:

a) criterio 2: se ha una laurea che glielo permette;

b) criterio 3: solo se svolge i compiti di SPP da almeno 12 mesi e frequenta altre 48 (se è datore di lavoro rischio basso), 32 (se è datore di lavoro rischio medio), 16 (se è datore di lavoro rischio alto) ore di formazione. Questo, in quanto gli enti che possono erogare la formazione come datore di lavoro sono gli stessi di cui all’art. 32 indicati dal decreto formatori;

c) criterio 4: solo se svolge direttamente i compiti di SPP da almeno 18 mesi e frequenta altre 8 (se datore di lavoro rischio medio) o 24 (se è datore di lavoro rischio basso) ore. Se è datore di lavoro rischio alto, formato dopo gennaio 2012, può già erogare direttamente la formazione stante il requisito di cui al punto 1;

d) criterio 5: se svolge i compiti di SPP da almeno 5 anni.

Ritengo, invece, che il criterio 6 non sia applicabile in quanto il datore di lavoro non riveste il ruolo di RSPP o ASPP ma svolge direttamente i compiti che sarebbero ad essi assegnati.

2 comments

  1. Paola

    Rispondi

    Buonasera,
    è sicuro che la condizione 1 sia necessaria?
    Il decreto interministeriale del 2013 stabilisce che il prerequisito non è obbligatorio per il datore di lavoro che eroga formazione direttamente ai propri lavoratori.
    Cordiali saluti

    • admin

      Rispondi

      Ha proprio ragione, in base all’art. 1 comma 4 ai DL non si applica il prerequisito.
      Grazie per la segnalazione
      Fabio Rosito

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